Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42337/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Granati impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro dell'autorizzazione NCC, della carta di circolazione dell'autovettura e della targhetta metallica, sostenendo che le sedi/rimesse indicate al Comune de L'Aquila erano effettivamente disponibili (contratto di comodato, foto) e dunque non sussisterebbe il reato di falso ideologico; inoltre deduceva che la normativa introdotta dall'art. 10-bis del d.l. 135/2018 e la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 avrebbero attenuato o eliminato gli obblighi di ricovero nelle rimesse, rendendo ingiustificato il sequestro della carta di circolazione; contestava infine la misura nella parte in cui includeva la carta di circolazione oltre all'autorizzazione e alla targhetta, deducendo eccesso nella misura precautelare e carenza di gravità dei indizi e del periculum in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in gran parte, contestazioni in fatto non consentite in cassazione rispetto a misure reali, e comunque non specifici e generici rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha confermato che la giurisprudenza ammette il sequestro preventivo dell'autorizzazione NCC quando la dichiarazione di disponibilità di una rimessa effettiva nel territorio del comune autorizzante non corrisponde al vero, integrando il falso ideologico; ha chiarito che la pronuncia della Corte costituzionale n. 56/2020 non ha abrogato l'obbligo di disporre di sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio comunale, seppure abbia inciso su alcuni vincoli di svolgimento del servizio. Ha ritenuto congrua la valutazione del pericolo di reiterazione e dell'aggravamento del reato in caso di disponibilità della carta di circolazione, giustificando il sequestro anche di tale documento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 48 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina dei delitti contro l'amministrazione della giustizia e alla possibile rilevanza penale della falsità ideologica nella documentazione amministrativa; la Corte ha ritenuto che la falsa dichiarazione della disponibilità di una rimessa possa integrare il reato di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale.

  • art. 480 cod. pen.

    Norma sul falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico; la Corte ha condiviso l'orientamento per cui l'attestazione non veritiera circa la rimessa nel territorio comunale integra il reato quando ha indotto il funzionario a rilasciare l'autorizzazione.

  • art. 19, comma 6, legge n. 241/1990

    Riferimento (nell'impianto accusatorio) a profili di validità formale dell'azione amministrativa; la sentenza utilizza il quadro normativo amministrativo per valutare l'induzione in errore del funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione.

  • art. 11 legge n. 21/1992

    La Corte richiama l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione NCC di disporre di sede operativa e di rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; pur con flessibilità introdotta successivamente, l'obbligo della dichiarazione di una rimessa effettiva è rimasto centrale.

  • art. 10-bis d.l. n. 135/2018

    Norma che ha modificato la disciplina NCC; la Corte di legittimità precisa che, nonostante alcune deroghe e una maggiore flessibilità, l'obbligo di avere sede e rimessa nel comune autorizzante non è venuto meno nella sostanza.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 56/2020

    Richiamata per spiegare che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale di disposizioni restrittive sull'obbligo di iniziare/terminare il servizio in rimessa, ma ha comunque confermato la legittimità degli obblighi di disponibilità di sede e rimessa nel comune autorizzante, lasciando in vita la rilevanza penale di dichiarazioni false su tale disponibilità.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti di impugnazione e al contenuto dei motivi nel processo penale; la Corte ha sottolineato i limiti della cassazione sulle misure reali, che ammette censure solo per violazione di legge e non per rinnovazione del giudizio di fatto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Principio del contraddittorio e del diritto di difesa; utilizzato nel quadro delle censure procedurali ma senza trovare rilievo concreto per l'annullamento, dato che la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta adeguata.

  • art. 81 cod. pen.

    Citato nei motivi impugnatori in relazione alla responsabilità penale; la Corte ha ritenuto le censure sulla configurazione del reato manifestamente infondate alla luce dei fatti valutati dal giudice di merito.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in un motivo relativo agli atti del giudice per le indagini preliminari o simili; la Corte non ha ritenuto sussistenti vizi di legge nella decisione impugnata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha verificato che il ricorso era formulato nei limiti, ma ha comunque ritenuto le censure generiche e inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle conseguenze economiche per il ricorrente in cassazione dichiarato inammissibile o rigettato; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali la Corte di cassazione sindaca prioritariamente vizi di legge: non è luogo per una rinnovaizone del giudizio di fatto salvo che manchi del tutto la motivazione o manchino i requisiti minimi di coerenza e completezza.
  • Per le autorizzazioni NCC la dichiarazione di disponibilità di una sede operativa e di almeno una rimessa "effettiva" nel territorio del comune autorizzante è elemento rilevante e la falsa attestazione può integrare il reato di falso ideologico idoneo a giustificare il sequestro preventivo dell'autorizzazione.
  • Le modifiche normative (es. art. 10-bis d.l. 135/2018) e le pronunce costituzionali (es. Corte cost. n. 56/2020) hanno introdotto alcune flessibilità nella gestione del servizio, ma non hanno eliminato l'obbligo di disporre di sede e rimessa nel comune autorizzante: le censure basate esclusivamente su tali profili non sono automaticamente vincenti.
  • Il sequestro della carta di circolazione e di altri documenti può essere giustificato quando la loro disponibilità renda agevole l'ulteriore aggravamento della condotta criminosa (pericolo di reiterazione), pertanto il giudice valuta anche il rischio concreto di uso abusivo dell'autovettura.
  • Per impugnare con successo misure cautelari reali occorre sollevare vizi di diritto specifici e puntuali o dimostrare l'omissione totale o l'irragionevolezza della motivazione; semplici contestazioni in fatto o generiche riaffermazioni di prova contraria sono inammissibili in cassazione.
  • In casi analoghi è consigliabile produrre prove documentali chiare e verificabili (es. registrazioni catastali, accessi, contratti formalmente registrati, testimonianze documentate) che dimostrino l'effettiva disponibilità e ubicazione della rimessa e contestino puntualmente gli accertamenti di polizia giudiziaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.