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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42247/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso articolando due motivi: 1) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 nella parte in cui non distingue, quoad poenam, tra reati associativi aventi ad oggetto droghe "leggere" e "pesanti", denunciando violazione degli artt. 3 e 27 Cost., del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena (richiamando anche la decisione quadro UE 2004/757/GAI e l'art. 49 della Carta di Nizza); 2) censura della misura del trattamento sanzionatorio (eccessiva) in relazione allo stato di incensuratezza, alla condotta successiva ai fatti e all'impatto sulla sua attività lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la questione costituzionale già più volte valutata da questa Corte: è legittima la scelta legislativa di non distinguere, ai fini dell'associazione, tra i tipi di stupefacente, essendo l'associazione considerata in quanto fenomeno organizzativo unitario (con la possibilità di trattamenti più miti per le associazioni di "lieve entità" ex sesto comma dell'art. 74). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per essere una censura alla graduazione della pena impropria in sede di cassazione: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi di arbitrio o illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)

    La Corte ha ritenuto legittima la disciplina che non distingue, ai fini dell'associazione, tra gruppi finalizzati al traffico di sostanze appartenenti a diverse tabelle: l'associazione è valutata nella sua unità organizzativa e la discrezionalità legislativa può non differenziare la pena per l'associazione in relazione al tipo di stupefacente

  • art. 73 e art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990

    Richiamati per rappresentare i reati contestati (traffico e fatti connessi, con aggravante della transnazionalità); in particolare le circostanze delineate dall'art. 73 influenzano la valutazione della rilevanza penale e della 'lieve entità'

  • artt. 3 e 27 Cost.

    Invocati dal ricorrente per profili di uguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa; la Corte ha ritenuto però manifestamente infondata la querela costituzionale rispetto all'art. 74, ritenendo non violati tali principi dalla scelta normativa

  • Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2004/757/GAI e art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'UE

    Richiamati dal ricorrente a supporto della tesi di disomogeneità di trattamento tra droghe, ma la Corte nazionale non ha accolto l'incidenza di tali parametri sulla dichiarata legittimità della normativa nazionale in tema di associazione

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato indirettamente come parametro che guida la fissazione della pena base; la Corte sottolinea che la determinazione della pena è rimessa al giudice del merito in base ai criteri di legge

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come riferimento per la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio, materia di discrezionalità del giudice del merito non sindacabile in cassazione salvo vizi

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Utilizzata per motivare l'ammenda alla Cassa delle ammende: pur non essendo rinvenuta colpa grave nella proposizione del ricorso, è stata ritenuta equa l'irrogazione di una somma a titolo di contributo (stabilita in €3.000,00)

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez.6, sent. n.4445/2004; Sez.6, sent. n.11526/2022; Sez.5, sent. n.5582/2013; Sez.2, sent. n.36104/2017; Sez.3, sent. n.29968/2019)

    La Corte si è richiamata a precedenti decisionali che affermano: a) la manifestata infondatezza delle censure costituzionali sull'art.74; b) il principio per cui la valutazione della pena e la sua congruità rientrano nella discrezionalità del giudice del merito e non sono sindacabili in cassazione salvo ipotesi di arbitrio o illogicità

Massime di principio

  • Le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 74 d.P.R. 309/1990 che chiedono una distinzione penale tra associazioni per droghe 'leggere' e 'pesanti' sono, secondo la giurisprudenza consolidata, difficilmente fondate: la scelta legislativa di trattare l'associazione come fenomeno unitario rientra nella discrezionalità del legislatore
  • In sede di cassazione non è possibile richiedere una nuova valutazione della congruità della pena determinata dal giudice del merito, salvo dimostrare vizi di motivazione, illogicità o arbitrarietà nella determinazione del trattamento sanzionatorio
  • Per ottenere un accoglimento su profili di legittimità costituzionale è utile portare argomentazioni nuove e fondate rispetto alla giurisprudenza consolidata, non semplici richiami ai principi generali
  • Le contestazioni sulla misura della pena hanno più probabilità di successo se fondate su errori di diritto, vizio di motivazione o violazione dei criteri di cui agli artt. 132-133 c.p., piuttosto che su una mera richiesta di mitigazione per ragioni personali (es. lavoro, comportamento successivo)
  • Il ricorso in cassazione inammissibile può comportare condanna alle spese e, anche in assenza di colpa grave, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre il gravame

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