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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42245/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che lo ha condannato per reati connessi (lesioni colpose in materia di circolazione, fuga e omissione di soccorso). Denunzia violazione di legge (art. 52, comma 2, lett. a, d.lgs. 28/08/2000, n. 274), sostenendo che il capo n. 1 fosse di competenza del Giudice di pace e che, essendo così, la pena applicabile non sarebbe l'alternativa reclusione/multa del codice ma la sola sanzione pecuniaria prevista dall'art. 52 (multa da euro 258,00 a 2.582,00). Richiama un precedente di Sez. 5 (n. 51726/2016) e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il fatto (26/07/2016) fosse disciplinato dalla nuova fattispecie di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p., introdotto dalla legge 23/03/2016, n. 41), per cui la competenza era correttamente del Tribunale e non del Giudice di pace, rendendo inapplicabile l'art. 52 d.lgs. 274/2000 invocato dal ricorrente. La Corte osserva inoltre che il giudice aveva applicato in realtà un trattamento sanzionatorio anteriore e più favorevole (previgente art. 590 c.p.), ma ciò non muta l'esito; il ricorso viene pertanto respinto. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, comma 2, lett. a

    Invocata dal ricorrente per sostenere che, trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace, la pena applicabile doveva essere la sola sanzione pecuniaria prevista dal d.lgs. 274/2000 (multa da euro 258 a 2.582), anche se il processo fosse stato celebrato da diverso giudice per connessione. La Corte ha ritenuto l'eccezione inapplicabile perché la fattispecie non rientrava nella competenza del Giudice di pace.

  • art. 590-bis c.p.

    Fattispecie di lesioni personali stradali introdotta con legge 23/03/2016, n. 41 (in vigore 25/03/2016). Applicata al fatto commesso il 26/07/2016, essa ha determinato la competenza del Tribunale; per questo motivo l'eccezione di incompetenza al Tribunale e l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. 274/2000 non sono state accolte.

  • art. 590 c.p. (previgente)

    La norma previgente (prima dell'introduzione dell'art. 590-bis) prevedeva una pena edittale di reclusione fino a tre mesi oppure multa fino a euro 309. La Corte osserva che il giudice di merito ha applicato un trattamento sanzionatorio corrispondente alla previgente disposizione, più favorevole per l'imputato, ma questo non ha portato ad accoglimento del ricorso.

  • Precedente giurisprudenziale: Sez. 5, n. 51726 del 12/10/2016 (Rv. 268639)

    «Nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena, derivante dall'inosservanza, da parte del Tribunale, delle disposizioni relative alle sanzioni applicabili ai reati di competenza del giudice di pace decise da un giudice diverso, è rilevabile anche in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza»

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevabilità d'ufficio di un'erronea applicazione della sanzione quando il Tribunale decide reati di competenza del Giudice di pace. La Corte però ha ritenuto il richiamo inapplicabile nel caso concreto, poiché la fattispecie era passata al Tribunale per la nuova disciplina (art. 590-bis).

Massime di principio

  • Verificare sempre la data del fatto rispetto all'entrata in vigore di nuove fattispecie: se la norma che modifica la rilevanza penale o la competenza è già in vigore alla data del fatto, essa determina la competenza del giudice e le relative conseguenze processuali e sanzionatorie.
  • L'art. 52 d.lgs. 274/2000 può limitare la sanzione applicabile quando il reato è di competenza del Giudice di pace; tuttavia, se la fattispecie è stata espressamente ricondotta alla competenza del Tribunale dalla normativa sostanziale vigente al momento del fatto, l'art. 52 non trova applicazione.
  • Se il giudice di merito applica un regime sanzionatorio anteriore e più favorevole, ciò può giovare all'imputato ma non automaticamente determinare l'annullamento della sentenza in cassazione se il presupposto di diritto invocato (es. incompetenza del Tribunale) è infondato.
  • In caso di dubbi sulla competenza derivanti da riforme legislative, sollevare l'eccezione tempestivamente nel processo di merito; in cassazione la rilevabilità può essere possibile, ma dipende dall'effettivo fondamento giuridico (data del fatto e contenuto della nuova norma).
  • Quando si impugna in Cassazione per illegittimità della pena, è utile richiamare precedenti pertinenti, ma il successo dipende dalla corrispondenza fattuale e temporale tra il caso e il principio giurisprudenziale richiamato.

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