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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42249/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Massa (giudizio abbreviato) per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. B Codice della Strada). Il ricorrente denunciava violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la tardiva comunicazione del deposito della relazione peritale (avviso nel pomeriggio del 13/09/2019 per udienza del 16/09/2019) e per il rigetto dell'istanza di rinvio finalizzata a permettere la partecipazione e l'intervento dei consulenti di parte all'esame del perito, con conseguente impossibilità di svolgere un adeguato contraddittorio tecnico-scientifico.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la contestazione della difesa non dimostrasse un pregiudizio reale: la conoscenza della relazione peritale da parte del difensore risultava per facta concludentia (istanza di rinvio e successivo atto di appellanza), e l'istanza di rinvio era finalizzata all'esame della perizia da parte del difensore e non a un confronto tecnico dei consulenti di parte. Il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rigetto del differimento ritenendo sufficiente il termine di due giorni per l'esame della relazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186, comma 2, lett. B

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto era il titolo di accusa per il quale il Limone era stato condannato in primo grado.

  • Codice di Procedura Penale, art. 441, comma 5

    Previsione sulla nomina del perito nel giudizio abbreviato e sulle modalità dell'escussione; applicata per disporre l'esame del perito e il deposito della relazione nel rito abbreviato.

  • Codice Penale, art. 89

    Disciplina la diminuente per vizio parziale di mente; la perizia ha portato al riconoscimento della diminuzione della pena per vizio parziale dell'imputato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 8305 del 13/05/1992, Richards)

    Principio per cui la nullità relativa derivante dall'omissione dell'avviso al difensore del deposito della perizia è sanata se si dimostra per facta concludentia che il difensore ha avuto conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, sent. n. 54492 del 05/04/2017, Perillo)

    Principio secondo cui il giudice deve integrare il contraddittorio con l'esame del consulente tecnico dell'imputato se questi ha svolto iniziative di sollecitazione o contestazione rispetto all'attività peritale e ai suoi esiti.

  • Sentenza Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento in tema di condanna alla Cassa delle ammende: è possibile condannare al pagamento di una somma quando non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa; qui è stata ritenuta opportuna la condanna economica accessoria.

Massime di principio

  • La tardiva comunicazione del deposito di una perizia non comporta automaticamente l'annullamento se il difensore ha avuto conoscenza dell'atto per facta concludentia e ha potuto esercitare i suoi diritti; la verifica è concreta e basata sugli atti (richiesta di rinvio, interventi difensivi, successivo gravame).
  • La richiesta di rinvio può essere considerata prova della conoscenza della perizia da parte della difesa; se l'istanza è finalizzata solo all'esame dell'elaborato e non a un confronto tecnico-scientifico, il giudice può ritenere non necessaria la partecipazione dei consulenti di parte.
  • Il diritto dei consulenti di parte a partecipare all'espletamento dell'incarico peritale sussiste ma diventa rilevante per l'integrazione del contraddittorio solo se i consulenti hanno svolto attività di contestazione o sollecitazione tecnica rispetto alla perizia.
  • La valutazione del giudice di merito circa la sufficienza del tempo concesso per esaminare una relazione peritale è rimessa al suo apprezzamento e non è agevolmente sindacabile in Cassazione a meno che non sia manifestamente irragionevole.
  • In sede di legittimità la mancata notifica o comunicazione può essere considerata sanata se la difesa dimostra di aver effettivamente avuto cognizione dell'atto e di aver potuto esercitare le proprie iniziative difensive.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende, salvo elementi che provino colpa o mala fede nella proposizione dell'impugnazione.

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