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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11352/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta dal destinatario dell'atto esecutivo contro il Comune, che agiva in forza di un titolo giudiziale relativo a spese di lite riconosciute per il recupero di un credito comunale connesso a erogazione di acqua potabile. L'opponente contestava, in particolare, la debenza dell'I.V.A. sulle prestazioni professionali poste a base del precetto, sostenendo che il Comune, essendo titolare di partita IVA, potesse portare l'imposta in detrazione o comunque non potesse pretenderne il rimborso come costo. Con il secondo motivo, il ricorrente censurava la decisione di merito nella parte in cui aveva posto integralmente a suo carico le spese del giudizio, invocandone la compensazione almeno parziale. La Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto dell'opposizione; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: violazione del d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 115 e 2697 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c., per negare la debenza dell'IVA e per contestare la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'IVA sulle spese legali era stata correttamente calcolata e che, nel caso concreto, l'ente pubblico territoriale era il 'cliente finale' del servizio professionale, con conseguente soggezione all'imposta, senza possibilità di trasferirne il peso sul difensore. Ha escluso che l'affidamento a un avvocato esterno per la difesa in giudizio integri attività commerciale dell'ente idonea a incidere sul regime dell'IVA. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la condanna alle spese era legittima in ragione della totale soccombenza dell'opponente nei gradi di merito e che, in assenza di ragioni di soccombenza reciproca o altri presupposti, non vi era spazio per la compensazione; la statuizione sulle spese non era utilmente censurabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e la condanna alle spese è legittima in caso di rigetto dell'opposizione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha tratto una specifica applicazione favorevole al ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure senza ravvisare errori nell'onere probatorio.

  • artt. 1 e 4, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati dal ricorrente per negare la debenza dell'IVA; la Corte ha invece affermato che l'IVA sulle prestazioni professionali era correttamente dovuta dal cliente finale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in coordinamento con il comma 1 quater quale base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nelle spese legali dovute a seguito di soccombenza, l'I.V.A. sulle prestazioni professionali è dovuta dal soggetto che fruisce del servizio quale cliente finale, senza che la mera titolarità di partita IVA consenta automaticamente di detrarre o trasferire l'imposta sul difensore.
  • L'affidamento a un professionista esterno per la difesa in giudizio da parte di un ente pubblico non integra, di per sé, un'attività commerciale rilevante ai fini della diversa allocazione del carico fiscale.
  • La compensazione delle spese processuali non può essere invocata in assenza di soccombenza reciproca o di altri presupposti specifici; la statuizione del giudice di merito è insindacabile se coerente con la totale infondatezza della domanda o dell'opposizione.
  • In sede di legittimità non è utile una censura che si limiti a riproporre tesi già disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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