Sentenza n. 1352/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della promozione per merito straordinario, con contestuale attribuzione dell’encomio solenne, nonché i pareri presupposti delle competenti Commissioni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il diniego della promozione per merito straordinario proposta dal Questore in relazione a un intervento di soccorso durante un incendio, nel quale avevano tratto in salvo una donna esposta ai fumi e avevano corso un potenziale rischio per la propria incolumità. Hanno dedotto, anzitutto, l’illegittimità della motivazione per mancata allegazione del parere della Commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti, richiamato dall’amministrazione ma non notificato insieme al provvedimento. Hanno inoltre lamentato il difetto e l’insufficienza della motivazione, il travisamento dei fatti e l’acritico recepimento dei pareri contrari, sostenendo che l’intervento presentasse caratteri di eccezionalità, grave pericolo di vita, sprezzo del pericolo e non comune determinazione, anche perché non rientrante nei compiti ordinari del corpo. È stata dedotta altresì la contraddittorietà tra il diniego della promozione, fondato sulla natura ordinaria dell’attività, e il contestuale conferimento dell’encomio solenne, motivato dalle spiccate capacità professionali e dalla non comune determinazione operativa. Infine, i ricorrenti hanno denunciato una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori cui, nella medesima seduta, sarebbe stata riconosciuta la promozione straordinaria, e hanno sostenuto che il giudice avrebbe potuto sindacare la valutazione amministrativa sotto il profilo della logicità e della corretta ricostruzione dei fatti. In via preliminare è stata esaminata anche la revoca dei precedenti difensori e la nomina di un nuovo difensore, ritenuta inefficace nel processo in assenza del deposito dell’atto di costituzione sostitutivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. In via preliminare ha ritenuto che la revoca dei difensori originari non producesse effetti processuali nei confronti dell’altra parte, poiché non era stato depositato l’atto di costituzione del nuovo difensore; opera quindi la perpetuatio dell’ufficio del difensore ai sensi dell’art. 85 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39 c.p.a. Nel merito, ha ritenuto legittima la motivazione per relationem: i provvedimenti richiamavano i pareri contrari del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e della Commissione per il personale dei sovrintendenti, i cui contenuti consentivano di comprendere le ragioni del diniego. La mancata allegazione materiale dei verbali al provvedimento non determina l’illegittimità, essendo sufficiente che gli atti richiamati siano indicati e messi a disposizione dell’interessato, che può prenderne visione, ottenerne copia o chiederne la produzione in giudizio. Quanto alla promozione per merito straordinario, il giudice ha richiamato l’art. 72 d.P.R. n. 335/1982 e ha sottolineato l’elevatissima discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione dell’eccezionalità dei risultati, delle capacità personali e del pericolo corso. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria o motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’amministrazione. Nel caso concreto, i pareri avevano adeguatamente evidenziato che l’intervento, pur meritorio e svolto con esposizione a un potenziale rischio, rientrava nei compiti istituzionali del personale addetto al controllo del territorio e non presentava profili di eccezionalità o di grave pericolo di vita eccedenti il rischio tipico del servizio. Il conferimento dell’encomio solenne non è stato ritenuto contraddittorio con il diniego della promozione, poiché le due ricompense richiedono presupposti diversi: l’encomio valorizza capacità professionali e determinazione operativa in un’attività meritoria, mentre la promozione straordinaria costituisce una deroga eccezionale alle ordinarie modalità di avanzamento e richiede qualità e risultati assolutamente straordinari. La censura di disparità di trattamento è stata respinta per difetto di prova, non essendo stata prodotta la documentazione completa relativa ai casi comparati e agli atti istruttori e valutativi che li avevano riguardati.
Norme richiamate
la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore
La revoca del difensore non produce effetti processuali finché non sia perfezionata la sostituzione mediante costituzione del nuovo procuratore; fino ad allora opera la perpetuatio dell’ufficio del difensore.
Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 85 c.p.c., in materia di revoca e sostituzione del difensore.
La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è indicato e reso disponibile all’interessato; non è necessario notificare materialmente tutti gli atti richiamati, purché sia possibile prenderne visione, ottenerne copia o chiederne la produzione in giudizio.
È richiamato quale strumento mediante il quale l’interessato può conoscere e ottenere copia degli atti presupposti richiamati nella motivazione.
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all’Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica
La promozione straordinaria richiede risultati, servizi, capacità o pericolo di vita connotati da eccezionalità; il pericolo deve essere concreto e straordinario, eccedente quello normalmente insito nelle funzioni di polizia.
art. 75-sexies d.P.R. n. 247/1999
È richiamato quale riferimento normativo del parere del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali particolari e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è legittima quando l’atto richiamato è individuato e reso concretamente disponibile all’interessato; l’amministrazione non è tenuta a notificare materialmente ogni atto presupposto, purché ne consenta la conoscenza, l’accesso o la produzione in giudizio.
- La promozione per merito straordinario del personale della Polizia di Stato costituisce una misura eccezionale e derogatoria rispetto alle ordinarie modalità di avanzamento e presuppone risultati, capacità professionali o servizi connotati da eccezionalità effettiva.
- Il rischio per l’incolumità personale corso durante il servizio non è, di per sé, sufficiente a fondare la promozione per merito straordinario quando costituisce una componente tipica delle funzioni di polizia; il pericolo rilevante deve eccedere quello normalmente connesso al servizio e alla specifica attività svolta.
- Nelle valutazioni altamente discrezionali o tecnico-discrezionali dell’amministrazione in materia di ricompense e avanzamenti del personale, il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità competente e può intervenire soltanto in presenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria o carenza di motivazione.
- Il conferimento di una ricompensa inferiore, quale l’encomio solenne, non è contraddittorio con il diniego della promozione per merito straordinario quando le due misure hanno presupposti diversi: la prima può valorizzare un’attività meritoria e una notevole determinazione, mentre la seconda richiede una eccezionalità tale da giustificare un avanzamento extra ordinem.
- La censura di disparità di trattamento richiede la produzione di una documentazione completa e idonea a consentire il confronto effettivo tra le situazioni, comprendente anche gli elementi istruttori e valutativi posti a fondamento delle diverse decisioni; la mera comparazione tra la proposta e l’esito finale di altri procedimenti non è sufficiente.
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