Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di rimozione e gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, con ordine solidale rivolto alle imprese, nonché atti di esecuzione sostitutiva in danno e diffida al rimborso delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese appaltatrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 25 del 20 luglio 2022, con la quale il Comune di Cornuda aveva ordinato loro, in solido, la rimozione e la gestione secondo legge dei materiali accumulati nell’area dell’ex salumificio Becher, ritenuti rifiuti, nonché gli atti successivi di esecuzione sostitutiva in danno e, per Lokotrack, la diffida al pagamento di euro 172.265,36. La vicenda traeva origine da lavori di demolizione affidati dal Comune a un RTI del quale Mac era mandataria. Una perizia di variante aveva eliminato il conferimento in discarica dei materiali da demolizione, prevedendone la frantumazione meccanica e il riutilizzo nell’area. La campagna mobile, eseguita da Lokotrack quale subappaltatrice, era terminata nel luglio 2020 ed era stata attestata come correttamente eseguita. Nel 2022 l’ARPAV aveva rilevato, nei cumuli rimasti nell’area, il superamento del limite per il cromo totale nel test di cessione. Il Comune aveva ritenuto che la contaminazione fosse causalmente riconducibile all’attività di recupero svolta dalle ricorrenti e aveva applicato l’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Mac e Lokotrack hanno dedotto, tra l’altro, violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 e dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, difetto di partecipazione e di contraddittorio, mancato accertamento dell’elemento soggettivo, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento e insussistenza del nesso causale. Hanno sostenuto che il materiale potesse contenere il cromo già originariamente, che la sola frantumazione meccanica non ne avesse alterato la composizione e che, dopo la riconsegna del cantiere, l’area e i cumuli fossero nella disponibilità del Comune. Con i motivi aggiunti hanno inoltre contestato gli atti comunali di gestione dei cumuli, l’avvio dell’intervento sostitutivo e la richiesta di rimborso delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto i ricorsi riuniti e annullato l’ordinanza n. 25/2022 e gli atti consequenziali impugnati. Il Collegio ha ritenuto applicabile, in materia di illeciti ambientali, il criterio probatorio del “più probabile che non” o della preponderanza dell’evidenza, ma ha rilevato che il Comune non lo aveva correttamente applicato. L’amministrazione aveva attribuito alle ricorrenti la contaminazione in base al solo dato temporale e all’assenza, ritenuta non dimostrata, di successive lavorazioni sui cumuli, senza svolgere un’adeguata analisi eziologica. La relazione tecnica acquisita in giudizio aveva prospettato una spiegazione causale alternativa: il cromo poteva essere già presente nei materiali da costruzione originari e la macinazione fine dei frammenti di calcestruzzo poteva averne favorito la lisciviazione, senza che la frantumazione meccanica avesse modificato la composizione chimica dei materiali. Tale ricostruzione non era stata esaminata dal Comune ed era ritenuta coerente con il criterio del più probabile che non. Ne è derivato un difetto di istruttoria sull’effettiva riferibilità causale della contaminazione alle condotte delle imprese. L’annullamento dell’ordinanza ha comportato l’invalidità derivata degli atti di esecuzione sostitutiva e della diffida al rimborso delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
La norma è richiamata in relazione all’ordine di rimozione e gestione dei rifiuti e all’esecuzione sostitutiva in danno.
L’adozione dell’ordine di rimozione presuppone l’accertamento della responsabilità del soggetto cui la condotta è imputata; tale responsabilità deve essere dimostrata mediante un’adeguata ricostruzione eziologica e non può fondarsi su una mera responsabilità da posizione.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Le ricorrenti hanno dedotto la violazione delle norme sulla comunicazione di avvio e sulla partecipazione al procedimento.
Il giudice ha assorbito le relative censure, decidendo la controversia sulla base del difetto di istruttoria e dell’insufficiente accertamento del nesso causale.
art. 183 d.lgs. 152/2006
La norma è richiamata nei motivi aggiunti relativi alla qualificazione e gestione dei materiali.
La questione della qualificazione dei materiali è stata esaminata nel contesto dell’accertamento della loro origine e della riferibilità della contaminazione, senza una specifica statuizione autonoma.
art. 106, commi 1, lett. c), e 7, d.lgs. 50/2016
La variante dei lavori è richiamata quale titolo dell’intervento che aveva previsto la frantumazione e il riutilizzo dei materiali.
La perizia di variante costituiva il contesto amministrativo e contrattuale nel quale era stata autorizzata la frantumazione meccanica dei materiali, elemento rilevante per escludere una ricostruzione causale automatica a carico delle imprese.
Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998
Il test di cessione aveva rilevato 138 microg/l di cromo totale, a fronte del limite di 50 microg/l.
Il superamento del limite analitico dimostrava la presenza di una criticità ambientale, ma non provava da solo che essa fosse stata causata dalle attività delle ricorrenti.
Massime di principio
- In materia di illeciti ambientali, inclusi l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, la responsabilità del soggetto destinatario dell’ordine di rimozione deve risultare più probabile della sua negazione, secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”.
- Il mero riscontro di una contaminazione o del superamento di un limite analitico non dimostra, da solo, il nesso causale tra la contaminazione e l’attività del destinatario dell’ordine di rimozione; l’amministrazione deve svolgere un’adeguata analisi eziologica.
- L’amministrazione incorre in difetto di istruttoria quando attribuisce la responsabilità ambientale sulla base di una ricostruzione causale apodittica, senza esaminare plausibili cause alternative desumibili dalla composizione originaria dei materiali o dalle condizioni successive di conservazione.
- La frantumazione meccanica di materiali da demolizione, in assenza di interventi chimici, non consente automaticamente di imputare all’operatore la successiva presenza di sostanze inquinanti, se tali sostanze potevano essere già contenute nei materiali originari e l’attività svolta non ne ha modificato la composizione.
- L’annullamento dell’atto presupposto determina l’invalidità derivata degli atti consequenziali di esecuzione sostitutiva in danno e di richiesta di rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione.
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