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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Normativa italiana082U0335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia: istituisce i ruoli, ne definisce gerarchia, funzioni, accesso, formazione, progressioni di carriera e dotazioni organiche. Molte disposizioni sono state nel tempo modificate o abrogate; restano centrali le regole su reclutamento e avanzamenti nei ruoli degli agenti/assistenti, sovrintendenti e ispettori.

Ordinamento dei ruoli della Polizia di Stato

Ordinamento dei ruoli della Polizia di Stato

Il provvedimento disciplina l’assetto del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, definendone ruoli, carriera, gerarchia, mansioni, accesso e progressioni. Nel tempo è stato ampiamente modificato e molte disposizioni originarie risultano abrogate o sostituite.

Ruoli e carriera

Sono istituiti nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza:

  • il ruolo degli agenti e assistenti;
  • il ruolo dei sovrintendenti;
  • il ruolo degli ispettori;
  • la carriera dei funzionari.

Il personale di tali ruoli, salvo diverse previsioni, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti istituzionali.

Dotazioni organiche

La dotazione organica dei ruoli e della carriera è fissata nella tabella allegata al decreto. La disciplina della dotazione ha subito successive modifiche normative.

Gerarchia interna

La gerarchia tra gli appartenenti ai ruoli è determinata, in via generale, nell’ordine:

  • funzionari;
  • ispettori;
  • sovrintendenti;
  • assistenti;
  • agenti.

All’interno dello stesso ruolo o della stessa carriera, prevalgono la qualifica e, a parità di qualifica, l’anzianità. L’anzianità decorre dalla data del decreto di nomina o promozione; in caso di parità, rilevano le date dei precedenti provvedimenti e, in ulteriore parità, l’età, salvi i diritti derivanti da concorsi, scrutini e graduatorie.

Ruolo degli agenti e assistenti: qualifiche e funzioni

Il ruolo è articolato nelle qualifiche di:

  • agente;
  • agente scelto;
  • assistente;
  • assistente capo.

A tale personale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e agente di polizia giudiziaria. Le mansioni sono esecutive, con margine di iniziativa e discrezionalità coerente con la qualifica. Può svolgere anche attività di addestramento, se in possesso di specifica preparazione professionale.

Agli assistenti e assistenti capo possono essere affidati incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti. Agli assistenti capo che maturano cinque anni di effettivo servizio può essere attribuita la denominazione di «coordinatore», con preminenza gerarchica legata alla data di conferimento, anche in caso di pari qualifica con diversa anzianità. L’attribuzione è esclusa in presenza di valutazioni insufficienti o di sanzioni/pendenze disciplinari o penali nei termini indicati dalla norma.

Accesso al ruolo degli agenti

L’assunzione degli agenti avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame. I candidati devono essere cittadini italiani e possedere:

  • godimento dei diritti civili e politici;
  • età non superiore a 26 anni, salvo deroghe regolamentari;
  • idoneità fisica, psichica e attitudinale;
  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado idoneo all’iscrizione a corsi universitari;
  • requisiti di condotta previsti dalla legge.

Per l’accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» il titolo di studio richiesto è quello di scuola secondaria di primo grado e si applicano specifici requisiti fisici e attitudinali previsti da regolamento.

Sono esclusi dal concorso i soggetti già espulsi o prosciolti da precedenti arruolamenti, destituiti o licenziati da pubbliche amministrazioni, nonché coloro che abbiano riportato condanne o siano sottoposti a determinate misure cautelari per delitti non colposi.

Sono previste ipotesi speciali di accesso riservate ai superstiti di appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi in servizio in specifiche circostanze, nonché al coniuge e ai figli superstiti e, in taluni casi, ai fratelli unici superstiti.

Formazione degli allievi agenti

Il corso di formazione per allievi agenti dura 12 mesi:

  • il primo semestre è finalizzato alla nomina ad agente in prova;
  • il secondo semestre è dedicato al completamento della formazione e all’applicazione pratica presso uffici o reparti.

Nel primo semestre gli allievi non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo rappresentanza, parata e d’onore. Al termine di tale fase, il direttore della scuola formula il giudizio di idoneità. Gli idonei sono nominati agenti in prova e acquisiscono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Gli agenti in prova svolgono poi una fase di applicazione pratica; al suo termine, se la relazione del funzionario responsabile è favorevole, conseguono la nomina ad agente di polizia e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. È ammessa una sola ripetizione del periodo di applicazione pratica in caso di esito sfavorevole.

È previsto un vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo minimo di quattro anni, ridotto a due anni per le sedi disagiate, salvo quanto previsto da altra norma richiamata.

Dimissioni e cessazione dal corso per agenti

Sono dimessi dal corso gli allievi e gli agenti in prova che:

  • non superino gli esami;
  • non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
  • rinuncino al corso;
  • superino determinati limiti di assenza;
  • non superino il periodo di applicazione pratica.

Sono previste discipline speciali per assenze dovute a infermità, terapie salvavita o maternità. I provvedimenti sono adottati con decreto del Capo della polizia su proposta del direttore della scuola. La dimissione comporta la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione.

Progressioni nel ruolo degli agenti e assistenti

La promozione ad agente scelto avviene a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio come agente, comprendendo il periodo di frequenza del corso previsto dalla normativa richiamata.

La promozione ad assistente richiede cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.

La promozione ad assistente capo richiede quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente.

Ruolo dei sovrintendenti: struttura e funzioni

Il ruolo dei sovrintendenti è articolato nelle qualifiche di:

  • vice sovrintendente;
  • sovrintendente;
  • sovrintendente capo.

Agli appartenenti al ruolo sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse, possono comandare agenti o piccole unità operative, collaborare con i superiori e sostituirli in caso di assenza. Ai sovrintendenti capo possono essere affidati incarichi specialistici, il comando di posti di polizia o unità equivalenti e, dopo sei anni di servizio nella qualifica, la denominazione di «coordinatore», con effetti gerarchici analoghi a quelli previsti per gli assistenti capo.

È prevista anche attività di addestramento del personale.

Accesso al ruolo dei sovrintendenti

L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo avviene su domanda:

  • per il 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, tramite selezione con scrutinio per merito comparativo e successivo corso di formazione professionale non superiore a tre mesi, riservata agli assistenti capo;
  • per il restante 30%, tramite concorso per titoli ed esame e successivo corso di formazione professionale non superiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo agenti e assistenti con almeno quattro anni di servizio.

Sono richiesti, oltre agli altri requisiti previsti:

  • un giudizio complessivo non inferiore a buono nell’ultimo biennio;
  • assenza di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione nel medesimo periodo.

La promozione a vice sovrintendente avviene secondo la graduatoria del corso. Sono previste regole sul mantenimento della sede, sulla rinuncia alla procedura e sulla redistribuzione dei posti non coperti.

Progressioni nel ruolo dei sovrintendenti

La promozione a sovrintendente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio come vice sovrintendente.

La promozione a sovrintendente capo richiede cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di sovrintendente.

Ruolo degli ispettori: struttura e funzioni

Il ruolo degli ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato nelle qualifiche di:

  • vice ispettore;
  • ispettore;
  • ispettore capo;
  • ispettore superiore;
  • sostituto commissario.

Agli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare rilievo per l’attività investigativa. Possono dirigere uffici o unità operative, svolgere compiti di addestramento e istruzione, nonché compiti di indirizzo e coordinamento.

Gli ispettori superiori e i sostituti commissari sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e collaboratori diretti della carriera dei funzionari. Ai sostituti commissari che maturano quattro anni di servizio può essere attribuita la denominazione di «coordinatore», con i relativi effetti gerarchici, salvo i casi di esclusione disciplinare o penale previsti.

Accesso al ruolo degli ispettori

La nomina a vice ispettore avviene mediante:

  • pubblico concorso per titoli ed esami, nei limiti percentuali previsti dalla norma;
  • concorso interno per titoli ed esami, con requisiti di anzianità, titolo di studio e valutazione di servizio.

Per il concorso pubblico sono richiesti:

  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • età non superiore a 28 anni, salvo deroghe regolamentari;
  • idoneità fisica, psichica e attitudinale;
  • diploma di istruzione secondaria superiore idoneo all’iscrizione a corsi universitari;
  • requisiti di condotta previsti dalla legge.

È ammessa una riserva di posti per il personale dei ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di servizio, senza il limite di età. Sono previste cause di esclusione analoghe a quelle previste per il reclutamento negli altri ruoli.

I vincitori sono nominati allievi vice ispettori.

Formazione dei vice ispettori

Gli allievi vice ispettori frequentano un corso di durata non inferiore a due anni, finalizzato sia alla formazione tecnico-professionale sia all’acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una laurea triennale a contenuto giuridico.

Durante i primi due anni non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo rappresentanza, parata e d’onore. Al termine del corso, se giudicati idonei e superate le prove previste, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e svolgono un tirocinio operativo di prova non superiore a un anno.

Al termine del periodo di prova sono confermati nel ruolo secondo l’ordine della graduatoria finale. È previsto il mantenimento della sede di prima assegnazione per un periodo minimo di quattro anni, ovvero due anni nelle sedi disagiate.

Dimissioni e permanenza nel ruolo ispettivo

Sono previste dimissioni dal corso per rinuncia, mancato superamento degli esami, assenze oltre il limite consentito ed espulsione per infrazioni disciplinari. Si applicano regole speciali per assenze dovute a infermità o maternità.

Il personale che non supera il corso resta nella qualifica posseduta senza perdita di anzianità ed è restituito al servizio d’istituto. Chi non supera gli esami può essere riammesso una sola volta al primo corso successivo.

Note sulla vigenza e sull’attualità

Il testo è oggi in larga parte ancora rilevante per l’ordinamento della Polizia di Stato, ma contiene numerose disposizioni abrogate, sostituite o modificate da interventi successivi. Restano di interesse pratico, in particolare, le norme sui ruoli, sull’accesso, sui corsi di formazione e sulle progressioni di carriera; le parti espressamente abrogate non hanno invece utilità applicativa autonoma.

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