Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 04/10/2024), a mezzo del quale il Questore di Torino ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-; - di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino che aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR ha sospeso gli effetti esecutivi del diniego ai fini del riesame della posizione del ricorrente.
La decisione
A seguito dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha riaperto l'istruttoria, riesaminato la documentazione prodotta e accolto l'istanza di rinnovo, rilasciando al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido fino al 14 aprile 2027. Poiché la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa ed è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, con salvezza del rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto di una sopravvenuta determinazione amministrativa, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, richiamata insieme al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante l'oscuramento dei dati personali nella pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando il riesame amministrativo disposto o favorito in sede cautelare conduce all'accoglimento dell'istanza originariamente negata, il giudizio sull'impugnazione del diniego non conserva una concreta utilità, poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →