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Sentenza

Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 04/10/2024), a mezzo del quale il Questore di Torino ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-; - di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202401932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino che aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR ha sospeso gli effetti esecutivi del diniego ai fini del riesame della posizione del ricorrente.

La decisione

A seguito dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha riaperto l'istruttoria, riesaminato la documentazione prodotta e accolto l'istanza di rinnovo, rilasciando al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido fino al 14 aprile 2027. Poiché la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa ed è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, con salvezza del rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto di una sopravvenuta determinazione amministrativa, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa, richiamata insieme al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante l'oscuramento dei dati personali nella pubblicazione della sentenza.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando il riesame amministrativo disposto o favorito in sede cautelare conduce all'accoglimento dell'istanza originariamente negata, il giudizio sull'impugnazione del diniego non conserva una concreta utilità, poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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