Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento Prot. N. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, a mezzo del quale la Prefettura di Torino - Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare ex art. 103, co. 1 d.l. n. 34/2020, presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-; 2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ivi incluso il parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dalla Questura di Torino;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare e il presupposto parere non favorevole della Questura di Torino
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Torino, conformemente al parere negativo della Questura, aveva respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il Tribunale aveva sospeso gli effetti esecutivi del diniego, disponendo il riesame dell’istanza.
La decisione
Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, l’Amministrazione ha riaperto l’istruttoria e, acquisiti pareri favorevoli dall’Ispettorato del lavoro e dalla Questura, ha stipulato il contratto di soggiorno. Il Tribunale ha ritenuto che tale determinazione sopravvenuta avesse integralmente soddisfatto le pretese del ricorrente, facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Norma posta a fondamento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare oggetto del procedimento amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella sentenza.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, durante il giudizio, l’Amministrazione riesamina la posizione controversa e adotta un provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese sostanziali del ricorrente, facendo venir meno l’attuale contrasto tra le parti.
- L’adozione di un provvedimento amministrativo sopravvenuto integralmente favorevole al ricorrente rende priva di oggetto la decisione sull’originario atto impugnato e giustifica la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta, anche in presenza di una definizione satisfattiva del giudizio, quando la peculiarità della controversia e il comportamento complessivo delle parti lo giustifichino; resta fermo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente alle condizioni di legge.
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