Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di inserimento in struttura di accoglienza ai sensi del D. Lgs. 142/2015, in quanto richiedenti protezione internazionale, n. -OMISSIS- Area IV datato -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo comunicato a mezzo pec il -OMISSIS-; nonché per ogni ulteriore statuizione;

Giustizia amministrativa202503347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della domanda di inserimento in una struttura di accoglienza ai sensi del d.lgs. 142/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedenti asilo)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, coniugi cittadini turchi giunti in Italia con due figli minori e provenienti dalla Germania, avevano presentato domanda di protezione internazionale e chiesto l'inserimento nel sistema di accoglienza, dichiarando di essere privi di alloggio e indigenti. La Prefettura di Biella aveva respinto la richiesta ritenendo di non essere competente per ragioni geografiche e di non disporre di strutture immobiliari destinate all'accoglienza. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015 e dell'art. 17 della direttiva 2013/33/UE, nonché il difetto di motivazione, chiedendo l'annullamento del diniego e l'ordine di disporre l'inserimento in una struttura di accoglienza. Il TAR, nella fase cautelare, aveva precisato che la domanda riguardava anzitutto l'assistenza materiale necessaria e non esclusivamente l'assegnazione di un alloggio. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva inoltre chiarito che l'Amministrazione doveva rivalutare la situazione ai fini della concessione delle misure di assistenza e che l'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 non consentiva di ritardare l'inserimento almeno in strutture provvisorie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei sensi precisati in motivazione e ha annullato il provvedimento impugnato. Il diniego è stato ritenuto illegittimo perché aveva travisato l'oggetto della domanda, riducendola alla mera assegnazione di un immobile e valorizzando soltanto l'assenza di strutture nella provincia di Biella. I ricorrenti chiedevano invece misure di assistenza materiale e sostegno, eventualmente anche mediante una soluzione alloggiativa, sicché l'Amministrazione avrebbe dovuto rivalutare concretamente la loro situazione e attivare le strutture pubbliche competenti, anche tramite altre Prefetture dotate dei mezzi necessari. Il giudice ha richiamato il chiarimento reso dal Consiglio di Stato, secondo cui l'Amministrazione non può ritardare l'inserimento almeno in strutture di accoglienza provvisorie. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della posizione della Prefettura di Biella, priva di confini con Stati esteri e di approdi marittimi.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    La disposizione è invocata quale base del diritto dei richiedenti protezione internazionale alle misure di accoglienza e assistenza materiale.

  • art. 17 direttiva 2013/33/UE

    È richiamato quale parametro europeo in materia di condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    non consente all’Amministrazione di ritardare l’inserimento, quantomeno in strutture di accoglienza provvisorie

    L'Amministrazione deve assicurare senza ritardo, almeno mediante strutture provvisorie, le misure di accoglienza spettanti ai richiedenti protezione internazionale.

  • art. 59 c.p.a.

    È indicato dal Consiglio di Stato quale strumento per chiedere l'esecuzione delle misure cautelari in caso di inerzia dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • La domanda di accoglienza del richiedente protezione internazionale deve essere interpretata considerando il bene della vita sostanziale perseguito, che comprende anzitutto le misure di assistenza materiale e non necessariamente la sola assegnazione di uno specifico alloggio.
  • L'Amministrazione non può respingere la richiesta di accoglienza limitandosi a dichiarare l'assenza di strutture immobiliari nel proprio territorio, quando il richiedente abbia domandato assistenza e sostentamento; deve rivalutare concretamente la situazione e individuare, anche tramite altre Prefetture, le strutture idonee.
  • L'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 impedisce all'Amministrazione di ritardare l'inserimento del richiedente protezione internazionale almeno in una struttura di accoglienza provvisoria.
  • Un provvedimento che riduca la richiesta di assistenza materiale alla mera domanda di assegnazione di un immobile è illegittimo per travisamento dell'oggetto della domanda e conseguente omessa rivalutazione della situazione individuale.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.