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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16048/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato sette estratti di ruolo e le cartelle esattoriali ivi indicate, relative a tributi e ritenute per vari anni d'imposta, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle e di esserne venuta a conoscenza solo tramite gli estratti di ruolo acquisiti spontaneamente. La commissione provinciale aveva respinto il ricorso; in appello la commissione regionale aveva accolto in parte le doglianze della contribuente e annullato quattro cartelle, ritenendo mancante la prova della regolare notificazione. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che per una cartella la prova della notifica risultava dagli atti, in particolare dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal legale rappresentante della destinataria; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, poiché la CTR aveva negato la prova della rituale notificazione senza spiegare perché il procedimento notificatorio non fosse validamente perfezionato, pur a fronte dell'allegazione difensiva sulla notifica ai sensi dell'art. 60, lettera e), d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo la sentenza della CTR nulla per motivazione meramente assertiva e apparente, inidonea a rendere percepibile l'iter logico seguito e a consentire il controllo di legittimità. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia fornendo congrua motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono denunciabili solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile.
  • La motivazione è apparente quando il testo della sentenza non consente di comprendere le ragioni della decisione e non rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice, impedendo ogni controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
  • In presenza di una specifica contestazione sulla rituale notificazione di una cartella esattoriale e di una difesa dell'agente della riscossione che invochi documentazione notificatoria, il giudice di merito deve indicare concretamente quali siano gli eventuali vizi del procedimento notificatorio; una mera affermazione apodittica dell'assenza di prova è insufficiente.
  • La nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione si fonda sul corrispondente requisito previsto dall'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, in coerenza con l'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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