Cassazione Civile, Ordinanza n. 16048/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato sette estratti di ruolo e le cartelle esattoriali ivi indicate, relative a tributi e ritenute per vari anni d'imposta, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle e di esserne venuta a conoscenza solo tramite gli estratti di ruolo acquisiti spontaneamente. La commissione provinciale aveva respinto il ricorso; in appello la commissione regionale aveva accolto in parte le doglianze della contribuente e annullato quattro cartelle, ritenendo mancante la prova della regolare notificazione. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che per una cartella la prova della notifica risultava dagli atti, in particolare dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal legale rappresentante della destinataria; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, poiché la CTR aveva negato la prova della rituale notificazione senza spiegare perché il procedimento notificatorio non fosse validamente perfezionato, pur a fronte dell'allegazione difensiva sulla notifica ai sensi dell'art. 60, lettera e), d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo la sentenza della CTR nulla per motivazione meramente assertiva e apparente, inidonea a rendere percepibile l'iter logico seguito e a consentire il controllo di legittimità. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia fornendo congrua motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale sulla notificazione delle cartelle
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione
richiamato quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento e sulla prova della notifica
richiamato quale disciplina delle modalità di notificazione, anche nel rito degli irreperibili
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
parametro del requisito di motivazione della sentenza, la cui mancanza o apparenza determina nullità
art. 111, comma 6 Cost.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità al minimo costituzionale della motivazione
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
norma speciale del processo tributario corrispondente all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., la cui violazione determina nullità della decisione tributaria
indicato per la trattazione in camera di consiglio
fondamento della cassazione con rinvio
richiamato per rimettere al giudice di rinvio la decisione sulle spese
art. 60, lettera e), d.P.R. 600/1973
richiamato dalla difesa come modalità di notifica agli irreperibili
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono denunciabili solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando il testo della sentenza non consente di comprendere le ragioni della decisione e non rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice, impedendo ogni controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
- In presenza di una specifica contestazione sulla rituale notificazione di una cartella esattoriale e di una difesa dell'agente della riscossione che invochi documentazione notificatoria, il giudice di merito deve indicare concretamente quali siano gli eventuali vizi del procedimento notificatorio; una mera affermazione apodittica dell'assenza di prova è insufficiente.
- La nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione si fonda sul corrispondente requisito previsto dall'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, in coerenza con l'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
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