Cassazione Civile, Sentenza n. 29338/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società francese ha chiesto il rimborso del credito d'imposta relativo ai dividendi distribuiti nel 2000 dalla controllata italiana Promoplan Spa, invocando l'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. La controllata italiana aveva applicato l'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia (art. 27-bis DPR 600/1973). L'Agenzia non ha risposto (silenzio-rifiuto). Controversia principale: se il credito d'imposta sia dovuto anche quando sui dividendi non sia stata effettivamente pagata imposta né in Italia (per esenzione) né in Francia, e quale prova sia necessaria per dimostrare la doppia imposizione o il rischio di doppia imposizione e il rispetto del principio di neutralità fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto della Teleperformance al rimborso riconosciuto dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di rinvio. La Corte ha ritenuto infondata la censura sull'errata applicazione dei principi di diritto indicati nella sentenza di rinvio: è sufficiente ai fini del riconoscimento del credito che la società madre abbia incluso i dividendi nella base imponibile nello Stato di residenza (Francia), indipendentemente dal fatto che in concreto sia stata effettivamente versata imposta su quei dividendi; occorre comunque verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale (che la società madre non subisca trattamento fiscale peggiorativo rispetto a una madre italiana). La censura formale sull'improcedibilità per difformità di copie analogiche/telematiche è stata respinta alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
DPR n. 600 del 1973, art. 27-bis, comma III
Norma nazionale che recepisce l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi prevista dalla Direttiva madre-figlia; la sua applicazione non esclude automaticamente il diritto al credito d'imposta riconosciuto dalla Convenzione se permangono rischi di doppia imposizione economica
Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 10, par. 4, lett. b
ratificata con Legge 7.1.1992, n. 20
Attribuisce al soggetto residente nello Stato che riceve il dividendo il diritto di ottenere dalla amministrazione finanziaria dello Stato della fonte il rimborso del credito d'imposta che sarebbe spettato a un residente; la Corte ha interpretato che tale diritto può sussistere anche se la ritenuta alla fonte è stata eliminata in applicazione della Direttiva, purché il dividendo sia incluso nella base imponibile nello Stato della madre e sia garantita la neutralità fiscale
Direttiva madre-figlia (1990) e d.lgs. n. 136/1993
La Direttiva può esentare dalla ritenuta alla fonte, ma non elimina automaticamente la verifica sul rischio di doppia imposizione economica; i benefici della Direttiva e quelli della Convenzione devono essere coordinati concretamente
Cass. sez. V, 20.5.2021, n. 13848 (sentenza di rinvio)
La Suprema Corte ha chiarito che l'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia non esclude il credito d'imposta della Convenzione e che la verifica del rischio di doppia imposizione si effettua controllando l'inclusione dei dividendi nella base imponibile dello Stato della madre e il rispetto della neutralità fiscale
Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (motivo di cassazione invocato)
Norma processuale richiamata dall'Agenzia per denunciare violazione di norme di diritto nel provvedimento impugnato; non ha trovato favore nella Corte
Richiamato nella censura per presunta violazione procedurale nella valutazione della pronuncia impugnata; la Corte non ha ritenuto violata la norma
Regola l'onere della prova; l'Agenzia sosteneva che il contribuente non avesse provato la doppia imposizione, ma la Corte ha ritenuto provato che i dividendi erano stati inclusi nella dichiarazione francese
Cass. SU, 25.3.2019, n. 8312
Giurisprudenza di Sezioni Unite richiamata per affermare che il deposito di copie analogiche di atti originariamente telematici non determina automaticamente l'improcedibilità se la controparte non contesta la conformità
Circolare Ministero delle Finanze n. 151 del 10/8/1994, art. 10 lett. b
Indicazione amministrativa interpretativa usata dalla CTR per quantificare il trattamento fiscale per società madri francesi e per garantire il principio di neutralità fiscale rispetto a una madre italiana
D.lgs. n. 82/2005, art. 23, comma 2
Norma sul documento informatico e conformità; menzionata nella discussione sulla forma di notificazione e deposito degli atti processuali
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in tema di contributo unificato e prerogative dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato; qui rilevato ai fini delle spese processuali
Massime di principio
- Il riconoscimento del credito d'imposta convenzionale non è escluso dal fatto che la ritenuta alla fonte sia stata eliminata in forza della Direttiva madre-figlia: è rilevante che il dividendo sia stato incluso nella base imponibile nello Stato della società madre
- Per ottenere il rimborso ai sensi della Convenzione è sufficiente dimostrare l'inclusione del dividendo nella dichiarazione dei redditi dello Stato di residenza della madre; non è sempre necessario provare che sia stata effettivamente versata imposta in quel Paese
- Il giudice nazionale deve tuttavia accertare il principio di neutralità fiscale: la società madre non deve subire un trattamento fiscale peggiorativo rispetto a una madre italiana, e possono essere applicati criteri amministrativi (es. circolari) per la quantificazione
- L'onere della prova spetta al richiedente il rimborso, ma la prova può consistere nella documentazione di dichiarazione dei redditi estera che includa i dividendi; la mancata produzione di elementi probatori può precludere il rimborso
- In tema processuale, il deposito di copie analogiche di atti originariamente notificati in forma telematica non comporta automaticamente l'improcedibilità del ricorso se la controparte non contesta la conformità delle copie alle originali
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