Cassazione Civile, Sentenza n. 29296/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di avvisi di rettifica degli accertamenti doganali notificati alla ricorrente in relazione a 15 bollette doganali degli anni 1994-1995: la merce (denominata Saytoja) era stata inizialmente classificata come preparazione per salse sulla base di un'Informazione Tariffaria Vincolante belga poi revocata dalla Commissione europea; analisi di laboratorio avevano portato a riclassificazione come materie grasse derivanti dal latte e alla pretesa di dazi. L'Ufficio delle Dogane di Roma aveva notificato gli avvisi; in primo grado la società aveva ottenuto l'accoglimento per prescrizione, in appello la CTR aveva rigettato l'eccezione di prescrizione e confermato in parte l'accertamento. La ricorrente ha impugnato in Cassazione chiedendo, tra l'altro, l'esclusione della competenza dell'autorità doganale italiana e la nullità dell'atto per contrasto con atti nazionali e comunitari nonché violazioni del contraddittorio in relazione alle analisi di laboratorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla mancanza di attribuzione di competenza dell'autorità doganale italiana: applicando gli articoli del Codice Doganale Comunitario, ha affermato che l'obbligazione doganale nasce nel luogo in cui è stata accettata la dichiarazione di importazione e che la contabilizzazione dei dazi spettava alle autorità belghe (Anversa), dove era sorta l'obbligazione. L'atto emesso dall'autorità italiana è quindi affetto da nullità insanabile per difetto di attribuzione. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso iniziale della società annullando l'atto impugnato. Ha compensato integralmente le spese del grado di merito e del primo giudizio di legittimità e condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 12.000 oltre oneri.
Norme richiamate
Art. 29 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 24 TCE)
Richiamato in relazione al quadro di attribuzione di competenze tra Stati membri in materia doganale; utile alla cornice di diritto comunitario che governa le regole sul luogo di nascita dell'obbligazione doganale.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) art. 201
"L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: a) all'immissione in libera pratica... 2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana."
La Corte ha usato questa disposizione per affermare il criterio temporale e materiale della nascita dell'obbligazione doganale: il momento decisivo è l'accettazione della dichiarazione.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) art. 215
"L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano... Le autorità doganali ... sono quelle dello Stato membro in cui ... è sorta o si ritiene sia sorta l'obbligazione doganale."
La disposizione è stata interpretata dalla Corte nel senso che la competenza per l'accertamento e la contabilizzazione dei dazi spetta all'autorità dello Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale (qui: Belgio/Anversa).
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) art. 217
Collegato agli articoli 201 e 215; riguarda l'individuazione delle autorità competenti alla contabilizzazione dei dazi e conferma l'impianto territoriale del Codice.
Art. 212 (terzo periodo) del Codice Doganale Comunitario
"Ai fini della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera pertanto sorta..."
La Corte ha ritenuto che la norma, nel suo contesto, si riferisca a merci soggette a misure restrittive; non giustifica l'assunzione automatica di competenza amministrativa da parte dello Stato che conduce un procedimento penale.
Art. 61 e art. 65 d.P.R. n. 43/1973 (TULD)
Richiamati in relazione al contraddittorio e alla notifica delle analisi di laboratorio; la Corte ha ritenuto che, pur rilevanti, tali profili non incidono sulla questione primaria dell'attribuzione di competenza territoriale.
Art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (diritto a un equo processo) e artt. 25 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per obiezioni di legittimo affidamento e garanzie difensive; la Corte li considera nel quadro del rispetto dei diritti di difesa ma subordina la decisione alla regola comunitaria sulla competenza doganale.
Art. 6, 8 e 9 del Regolamento CE n. 2913/1992
Citati dalla ricorrente in relazione ai principi generali del Codice Doganale; la Corte ha confermato la prevalenza delle disposizioni che determinano luogo e momento di nascita dell'obbligazione doganale.
Art. 116 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo)
Richiamato dalla ricorrente rispetto a presunte omissioni della CTR nell'esame delle analisi; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dalla questione di competenza e non decisivo.
Massime di principio
- La competenza amministrativa per l'accertamento e la contabilizzazione dei dazi doganali segue il criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale: normalmente dove è stata accettata la dichiarazione di importazione.
- Se l'obbligazione doganale è sorta in un altro Stato membro, l'atto impositivo emesso da un'autorità nazionale diversa può essere affetto da nullità per difetto di attribuzione.
- La presenza di un procedimento penale o indagini in un altro Stato o nel territorio nazionale non determina automaticamente la competenza amministrativa della dogana che segue il processo penale; l'organizzazione amministrativa segue le regole specifiche di attribuzione stabilite dal Codice Doganale.
- La revoca di un'Informazione Tariffaria Vincolante e le decisioni di autorità straniere (es. Ministero delle Finanze belga o decisione della Commissione) possono incidere sulle pretese tributario-doganali, ma l'effetto dipende dalla posizione della parte (se terzo rispetto all'ITV) e dalla disciplina comunitaria applicabile all'epoca.
- Questioni procedurali come la mancata notifica di analisi di laboratorio o profili di contraddittorio possono rilevare ai fini dei diritti di difesa, ma non sopperiscono all'assenza di competenza territoriale dell'autorità che ha adottato l'atto.
- In contenziosi simili è fondamentale verificare il luogo e il momento di nascita dell'obbligazione doganale (accettazione della dichiarazione) prima di affrontare questioni di merito quali classificazione, prescrizione o legittimo affidamento.
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