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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29302/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza Cass. n. 22423/2017 perché la Corte avrebbe omesso di esaminare e decidere il primo motivo di ricorso originario, relativo alla nullità della notifica di una cartella esattoriale (affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e mancata ricezione della raccomandata informativa), deducendo invece che tale questione non era oggetto di impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto la domanda di revocazione limitatamente alla parte in cui l'ordinanza n. 22423/2017 aveva statuito che il primo motivo non era stato proposto. Procedendo quindi all'esame del primo motivo, la Corte ha dichiarato il motivo originario inammissibile per mancata autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.), perché il ricorrente non aveva riprodotto e indicato con precisione gli atti di notifica (relata/avvisi) nel ricorso per cassazione. Inoltre, sul punto sostanziale la Corte ha ritenuto che, anche se vi fosse stata omissione dell'affissione dell'avviso, la nullità della notifica è stata sanata dal fatto che la destinataria aveva certamente ricevuto la raccomandata informativa presso il proprio indirizzo (richiamando l'art. 156 c.p.c. e la giurisprudenza consolidata). Non essendo state svolte difese dagli intimati, non si è provveduto sulle spese. In sintesi: revocata parzialmente l'ordinanza precedente (solo per l'omessa valutazione), ma il primo motivo è stato poi ritenuto inammissibile e privo di pregio.

Norme richiamate

  • art. 140 cod. proc. civ.

    Disciplina la notificazione mediante deposito e affissione dell'avviso; l'omissione dell'affissione determina nullità della notifica salvo sanatoria se il destinatario ha comunque ricevuto la raccomandata informativa.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Norma richiamata in relazione alla procedura di notificazione delle cartelle esattoriali (deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa).

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato nell'ambito delle norme combinate che regolano la notificazione degli atti tributari insieme all'art. 140 c.p.c. e al D.P.R. 602/1973.

  • art. 156 c.p.c.

    Consente la sanatoria della nullità della notificazione quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto o la raccomandata informativa, realizzando il fine della notificazione.

  • artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Configurano la revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione: ammissibile quando il giudice di legittimità ha omesso di decidere su uno o più motivi, purché si tratti di errore di fatto e non di diversa interpretazione/giudizio.

  • art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

    Richiede che il ricorso per cassazione sia autosufficiente: le doglianze basate su documenti non processuali (es. relata) devono essere riprodotte e puntualmente indicate nel ricorso, pena l'inammissibilità.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione; il giudizio di legittimità non integra documenti non riprodotti nel ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto di una pronuncia della Cassazione è praticabile quando emerge che il giudice di legittimità non ha deciso un motivo effettivamente proposto; tuttavia la revoca è limitata all'errore materiale e non vale a correggere una diversa interpretazione o valutazione giuridica.
  • Nei ricorsi per cassazione che censurano la regolarità di notifiche (relate a cartelle esattoriali o altri atti non processuali) è essenziale riprodurre e indicare con precisione gli atti di notifica (relate, avvisi, raccomandate) e la loro collocazione nel fascicolo: la mancata autosufficienza documentale comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La mancata affissione dell'avviso di deposito prevista dall'art. 140 c.p.c. non determina automaticamente inesistenza della notifica ma una nullità sanabile: se il destinatario ha comunque ricevuto la raccomandata informativa (o altrimenti è raggiunto dall'informazione), la notificazione è considerata efficace per il raggiungimento dello scopo.
  • Chi contesta la validità di una notifica deve produrre prova negativa (es. assenza della raccomandata) o dimostrare l'inesistenza degli adempimenti; la mera asserzione senza documenti non è sufficiente in sede di legittimità.
  • Se la parte resistente non svolge difese nel procedimento di revocazione, la Corte può decidere comunque sulla revocazione e sull'ammissibilità del motivo; l'assenza di difese può incidere sulle spese ma non sulla valutazione di ammissibilità e merito.

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