Sentenza n. 1274/2026 - Torino, Sezione 3
per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 825/2025 pubblicata il 26/03/2025, notificata in forma esecutiva in data 31/03/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di CASUSCELLI FELICE ANTONIO dell'importo di €. 2.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 e 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 825/2025, recante condanna al pagamento del beneficio della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 825/2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere euro 2.000,00, pari al beneficio annuo di euro 500,00 per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, oltre agli interessi legali. Il Ministero non aveva eseguito il titolo. Il ricorrente ha domandato: l'ordine di pagamento; la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; e la condanna alle spese. Il giudice ha verificato l'esistenza del giudicato, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che gli importi calcolati dal creditore, in particolare quanto al capitale residuo e agli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve determinarli secondo il titolo, gli artt. 1282 e seguenti del codice civile e le ulteriori disposizioni applicabili. Non è stata accolta la richiesta di astreinte, poiché la somma richiesta è stata ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
Gli interessi e la quantificazione del credito devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Richiamati in materia di spese processuali e di applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni un'amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando il titolo sia stato notificato e sia rimasto ineseguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non ricostituisce il diritto di credito né modifica il contenuto del titolo, ma ne assicura il soddisfacimento; la somma dovuta deve essere determinata sulla base del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili.
- I conteggi degli interessi e del capitale residuo prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione esecutrice: la quantificazione deve essere verificata secondo il titolo giudiziale, la disciplina civilistica degli interessi e le ulteriori disposizioni di legge applicabili.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
- La misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta quando, in relazione alle concrete circostanze, la somma richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
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