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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bari (che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo pene per alcuni e confermando condanne per altri) con plurime censure: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione delle cause di non punibilità ex art.129 c.p.p. (in relazione a rinunce in appello e possibile assorbimento/duplicazione di condotte), mancata o insufficiente motivazione e quantificazione dei singoli aumenti di pena per il vincolo di continuazione (art. 81 c.p. e art. 133 c.p.), mancata considerazione della confessione ai fini della dosimetria (art. 133 c.p.), errata valutazione o mancata esclusione della recidiva, mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (art.73 co.5 DPR 309/1990), errata valutazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (art.62-bis c.p. vs art.80 DPR 309/90), e carenza probatoria nella qualificazione di cessioni sulla base di appuntamenti telefonici. Le censure sono state proposte con diversi gradi di specificità da differenti difensori per i singoli ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in massima parte rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi. Principali esiti: i ricorsi di Margutti, La Notte, Paganelli, Bodyova, Body Denis e altri sono stati dichiarati inammissibili o rigettati per genericità, mancata specificità o perché le questioni censurate erano state rinunciate in appello. Quanto alle censure sulla motivazione dei singoli aumenti per continuazione, la Corte ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (Pizzone): la motivazione deve individuare la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite nel grado di dettaglio commisurato all'entità dell'aumento; la sentenza impugnata ha rispettato tale principio per i ricorrenti esaminati, con adeguato richiamo ai criteri di cui all'art.133 c.p., per cui tali motivi sono stati ritenuti infondati. Le doglianze sulla mancata applicazione di art.129 c.p.p. sono state respinte ove i motivi erano stati rinunciati in appello, salvo il potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio art.129 solo se emergono elementi concreti che suggeriscano soluzioni liberatorie, elemento non dedotto in termini concreti dai ricorrenti. Il diniego del fatto di lieve entità, la valutazione della recidiva e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti sono stati ritenuti congruamente motivati dalla Corte territoriale. Pertanto i ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili e le condanne confermate o rideterminate come in sede di appello; il principale esito favorevole è per la parte resistente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    art. 73 comma 1 e 4 e art. 73 comma 5 richiamati

    Norma usata per qualificare i reati di detenzione/traffico di stupefacenti e per valutare la possibilità del riconoscimento del fatto di lieve entità; la Corte ha confermato che la lieve entità richiede minima offensività e è esclusa quando sussistono indici negativi come quantitativi rilevanti o inserimento in un circuito di spaccio

  • D.lgs. n.159 del 2011, art. 75

    Richiamata per i reati collegati ad illeciti connessi (contestazione applicata a due imputati); la sentenza ne recepisce l'applicazione sul piano sostanziale secondo l'imputazione

  • Codice di procedura penale, art. 129

    art. 129 cod. proc. pen. citato come causa di proscioglimento

    La Corte precisa che, in caso di rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità, il giudice d'appello non è obbligato a motivare specificamente il mancato proscioglimento ex art.129, sebbene abbia potere-dovere di applicarlo d'ufficio solo se emergono elementi concreti che lo giustifichino

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    Richiamata come riferimento alle censure di cassazione (vizio di motivazione) ma la Corte ha ritenuto molte delle censure non specifche o inammissibili

  • Codice penale, art. 81

    Norma sul cumulo e sulla continuazione; la Corte ha verificato che i limiti di proporzionalità e i limiti di cui all'art.81 siano stati rispettati nella motivazione degli aumenti

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente richiamato e applicato i criteri di cui all'art.133 per commisurare la pena base e gli aumenti per continuazione

  • Codice penale, art. 99

    Disciplina della recidiva; la Corte richiama il principio che la recidiva è circostanza aggravante e che il giudice deve verificarne concretamente la rilevanza e la maggiore pericolosità, potendo escluderne gli effetti se non riscontrata nella realtà dei fatti

  • Codice penale, art. 62-bis

    Circostanza attenuante generale; la Corte ha confermato che il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è discrezionale del giudice e sufficiente una motivazione non manifestamente illogica per negare la prevalenza dell'attenuante

  • D.P.R. n.309/1990, art. 80

    Aggravante per cessione a minore: la Corte ha ritenuto congruente la valutazione della gravita' della condotta e del ruolo nella rete di spaccio, giustificando la prevalenza dell'aggravante

  • Sezioni Unite, principio 'Pizzone'

    ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite

    La Corte di legittimità ha richiamato e applicato questo principio: il giudice deve indicare pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato in continuazione, con livello motivazionale proporzionale all'entità degli aumenti

  • Sezioni Unite, S.U. n. 35738 del 27/05/2010 (P.G. in Celibe)

    Affermato il principio in materia di recidiva: il giudice deve valutare concretamente la rilevanza della recidiva e non limitarsi al mero accertamento formale

  • Sezioni Unite, S.U. n. 51063 del 27/09/2018 (M.)

    Richiamata in tema di riconoscimento del fatto di lieve entità: la lieve entità richiede minima offensività deducibile da parametri qualitativi e quantitativi; la presenza di un indice negativo assorbe le altre considerazioni

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità limita la cognizione del giudice d'appello e rende inammissibili in cassazione censure sulla responsabilità relative ai motivi rinunciati; il giudice d'appello non è obbligato a motivare il mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p. in presenza di rinuncia, salvo elementi concreti che giustifichino l'applicazione d'ufficio
  • In tema di continuazione (art.81 c.p.), il giudice deve individuare la pena base per il reato principale e quantificare e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite; il livello di dettaglio della motivazione è commisurato all'entità degli aumenti (Sez. Unite Pizzone)
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nella dosimetria della pena e non è tenuto ad esaminare tutti i criteri di cui all'art.133 c.p.; è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti prevalenti e ne dia congrua motivazione
  • La recidiva, se contestata, richiede una valutazione concreta della sua rilevanza ai fini della maggiore pericolosità e può essere esclusa dal giudice se non risulta che indichi effettiva maggiore pericolosità; il giudice deve motivare tale valutazione
  • Il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (es. art.62-bis vs art.80 DPR 309/90) appartiene al potere discrezionale del giudice: occorre motivazione non manifestamente illogica e, in assenza di specifica richiesta della parte, il giudice non è tenuto a dettagliare ogni passaggio del bilancio
  • Il fatto di lieve entità (art.73 co.5 DPR 309/90) può essere riconosciuto solo se emerge una minima offensività della condotta; indici negativi come quantitativi elevati o ruolo organizzato nel traffico prevalgono e giustificano il diniego
  • Le censure generiche o non confrontate con le ragioni della decisione di merito sono inammissibili in cassazione: occorre indicare specifici vizi del percorso logico-argomentativo per superare il filtro di ammissibilità

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