Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pastore Ida ha impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello dell'Aquila, della sua condanna per detenzione di stupefacenti (abbreviato): i giudici di merito avevano ritenuto che presso la sua abitazione fossero detenuti 100 g di hashish (pari a 866 dosi) e 18 g di cocaina (pari a 95 dosi). Il ricorso in cassazione articolava tre motivi: 1) carenza e illogicità della motivazione sulla colpevolezza, lamentando omissioni di elementi a discarico (assenza di residui sul bilancino, tipologie di nylon compatibili con uso domestico, manoscritto attribuito al convivente, assenza di acquirenti individuati, ecc.); 2) vizio di motivazione per mancata riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), sostenendo che quantità e contesto non fossero tali da escludere quella qualificazione; 3) mancata riconduzione della cocaina alla lieve entità e dell'hashish alla diversa ipotesi prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del primo motivo consistessero in una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità (art. 606 c.p.p.), e che la motivazione della Corte territoriale fosse complessivamente corretta: grande numero di dosi ricavabili, elevata purezza delle partite (hashish 22,9%; cocaina >93%), bilancino elettronico, ritagli di nylon, mannite e manoscritti con nomi e cifre, tutti elementi indicativi di finalità di cessione. Ha altresì respinto i motivi sulla lieve entità: la valutazione deve essere complessiva e qui gli elementi quantitativi, qualitativi e strumentali legittimano l'esclusione della fattispecie di lieve entità anche per la cocaina. Conseguentemente è confermata la condanna di merito (pena: 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di 12.000,00 euro) e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Impedisce alla Corte di cassazione di rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle prove; le censure che chiedono una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Il reato di detenzione di stupefacenti va valutato nella sua globalità: la configurabilità della "lieve entità" (comma 5) richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici indicati dalla norma; la presenza di sostanze diverse non esclude di per sé la lieve entità, ma quantità, purezza e strumenti di confezionamento possono escluderla.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U., n. 51063/2018 (Murolo); Sez. 3, n. 35992/2020 (Di Emidio); Sez. 6, n. 47204/2015 (Musso)
Richiamate per i principi applicativi: necessità di apprezzamento complessivo degli elementi per la lieve entità; limiti della cassazione nella rinnovazione della valutazione dei fatti; criteri per valutare contemporanea detenzione di sostanze diverse.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della decisione appellando esclusivamente la diversa valutazione delle prove di fatto: tali censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per riconoscere la "lieve entità" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) è necessaria una valutazione complessiva degli elementi: quantità, purezza, numero di dosi potenziali, strumenti per il frazionamento/confezionamento, e la presenza di annotazioni contabili o altri indici di commercializzazione.
- La presenza di più tipi di sostanza non determina automaticamente la esclusione della lieve entità, ma può concorrere, insieme a purezza elevata e attrezzi per il confezionamento, a escluderla se indicativa di attività di spaccio.
- Elementi come bilancini, ritagli di materiale per il confezionamento, sostanze da taglio e manoscritti con nomi e cifre sono indici forti di finalità di cessione e rendono più difficile ottenere la qualificazione di lieve entità.
- Chi impugna in cassazione deve concentrarsi su vizi di diritto o di motivazione che rientrano nei limiti dell'art. 606 c.p.p.; la mera differente interpretazione dei fatti o delle prove non è sufficiente e può comportare condanna alle spese e sanzioni accessorie in caso di inammissibilità.
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