Cassazione Penale, Sentenza n. 30575/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) relativa al periodo d'imposta 2013: Verderio, in qualità di rappresentante legale di Immobiliare Busnago s.r.l., non avrebbe presentato la dichiarazione obbligatoria entro il termine, determinando un'evasione di imposta pari a euro 207.962,71 (oltre la soglia di euro 50.000). In cassazione il ricorrente deduceva (i) violazione del diritto al contraddittorio e mancata assunzione di prova decisiva ex art. 495 c.p.p., perché la Corte d'appello avrebbe deciso tardivamente sull'istanza di rinnovazione ex art. 603 c.p.p. e sui documenti depositati (bilanci di verifica, inventari, dichiarazioni di fine lavori, contratti) che, secondo la difesa, dimostrerebbero costi, rimanenze e perdite per euro 856.425 tali da annullare l'imposta dovuta; (ii) vizio di motivazione perché, pur ammettendo i documenti, la Corte territoriale li avrebbe giudicati inattendibili senza adeguata valutazione; (iii) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, sostenendo che la Corte si sarebbe limitata a rilevare l'omissione e la consapevolezza del volume d'affari senza considerare elementi fattuali che escluderebbero la finalità evasiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non fosse legittimato a lamentare la violazione del contraddittorio perché la documentazione richiesta è stata acquisita e discussa nel contraddittorio in appello: la Corte d'appello aveva infatti esaminato e motivatamente respinto la rilevanza fiscale dei documenti (li ha qualificati quali "bilanci di verifica ad uso interno" e non idonei a dimostrare deduzioni aggiuntive o perdite fiscali certe). La Corte suprema ha inoltre escluso vizi nella valutazione del dolo specifico, ritenendo congrua la motivazione che desumeva la finalità evasiva dall'entità dell'omissione e dalla piena consapevolezza dell'imponibile da parte dell'imputato. Essendo insoddisfacenti i motivi, il ricorso è stato dichiarato infondato; la condanna (pena di 8 mesi di reclusione oltre pene accessorie per art. 5 d.lgs. n. 74/2000) è stata di fatto confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che sanziona l'omessa dichiarazione; la Corte ha ritenuto integrato il reato sulla base dell'omissione e della consapevolezza dell'entità dell'imposta dovuta, desumendo il dolo specifico anche dall'entità del superamento della soglia di punibilità
Norma invocata dal ricorrente per lamentare mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenza di interesse, essendo i documenti stati acquisiti e valutati
Regola la rinnovazione parziale dell'istruttoria in sede di appello; la Corte ha richiamato il principio per cui l'acquisizione documentale in appello non richiede necessariamente una formale ordinanza, purché la prova sia acquisita nel contraddittorio
art. 23-bis, commi 1 e 4, D.I. 137/2020 conv. in L. 176/2020
art. 23 bis comma 1 e 4 del D.I. 137/2020, conv. in L. 176/2020
Norme richiamate dalla difesa per il deposito e la discussione orale della documentazione durante l'udienza di trattazione; la Corte ha preso atto del deposito e della discussione in contraddittorio
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio sull'interesse ad impugnare: la Corte ha ricordato che l'interesse a proporre impugnazione è requisito di ammissibilità e richiede che il gravame possa creare una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante; perciò il ricorrente non poteva dedurre difetto di contraddittorio quando non dimostrava pregiudizio concreto
Massime di principio
- L'acquisizione di documenti in sede di appello non richiede necessariamente una formale ordinanza di rinnovazione se la produzione è stata fatta nel contraddittorio e il materiale è rilevante e valutabile dal giudice
- Per lamentare una violazione del contraddittorio occorre dimostrare interesse concreto e pregiudizio effettivo; senza ciò la censura è inammissibile
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti: le critiche alla valutazione delle prove sono ammissibili solo se emergono vizi logico-giuridici nella motivazione
- Nel reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico può essere desunto dall'entità dell'omissione rispetto alla soglia di punibilità e dalla consapevolezza, da parte dell'obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta
- Bilanci interni o "bilanci di verifica" e documenti non ufficiali possono risultare insufficienti a provare deduzioni fiscali o perdite se non accompagnati da elementi certi e verificabili; chi si difende dovrebbe cercare prove documentali formali e tempestive per dimostrare la rilevanza fiscale
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