Cassazione Penale, Sentenza n. 30576/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento di scritture contabili) commessa quale legale rappresentante della Victoria Media srl; deduceva: 1) che le scritture fossero state sottratte con furto il 19/09/2011 (quindi il fatto non costituirebbe reato rispetto all'occultamento volontario); 2) la prescrizione del reato, prospettando diversi dies a quo (04/04/2013 data del p.v.c., oppure 20/09/2011 data della denuncia di furto, oppure la scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi); 3) la revoca delle pene accessorie conseguenti alla sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilita' delle censure che comportano rivalutazioni di merito, confermando la congruita' della motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto poco credibile la tesi del furto (la denuncia non menzionava le scritture contabili e il teste non risultava a conoscenza della loro presenza, senza rettifica della denuncia). Sul secondo motivo ha stabilito che il reato di occultamento delle scritture contabili ha natura di reato permanente e che il dies a quo della prescrizione coincide con l'accertamento fiscale concluso (nel caso, l'accertamento del 13/11/2013), per cui la prescrizione maturera' il 13/11/2023, con applicazione dell'aumento di un terzo previsto dall'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 74/2000. Ha inoltre ritenuto legittima la determinazione delle pene accessorie nella misura minima applicata dai giudici di merito. Il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
norma che sanziona l'occultamento delle scritture contabili e documenti obbligatori
La Corte interpreta il reato di occultamento come reato permanente: la condotta si protrae fino al momento dell'accertamento fiscale.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo
Applicazione dell'aumento di un terzo dei termini di prescrizione ai fatti commessi successivamente al 17/09/2011; incide sul calcolo della prescrizione del reato permanente in esame.
criteri per la determinazione delle pene accessorie
Le pene accessorie temporanee devono essere determinate in concreto con motivazione adeguata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non vige automatismo con la durata della pena principale.
Legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138/2011
entrata in vigore il 17/09/2011
Rilevanza temporale per l'applicazione dell'aumento di un terzo dei termini di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 74/2000.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3) citata
numerose pronunce (es. Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021; Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018; altre indicate in sentenza)
Consolidato indirizzo che definisce il delitto di occultamento contabile come permanente e che individua il momento consumativo nel termine di conclusione dell'accertamento fiscale, non nel suo avvio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018
dichiarazione di illegittimita' costituzionale di parte dell'art. 216 u.c. l.fall.
Ha inciso sull'interpretazione della durata delle pene accessorie con limite minimo e massimo, escludendo automatismi e richiedendo determinazione concreta della durata.
Massime di principio
- Il reato di occultamento delle scritture contabili e' da considerarsi reato permanente: la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento fiscale (dies a quo coincidente con l'accertamento concluso).
- In Cassazione non e' possibile ottenere la riammissione di questioni puramente fattuali o la rivalutazione del convincimento del giudice di merito: le censure devono essere di diritto o dimostrare vizi logici nella motivazione.
- La semplice denuncia di furto non e' automaticamente idonea a escludere la responsabilita' per occultamento; la credibilita' della versione difensiva va valutata dal giudice di merito e non puo' essere riformata in sede di legittimita' salvo profili di illogicita' o contraddittorieta' gravi.
- Per i fatti successivi al 17/09/2011 si applica l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 74/2000; occorre verificare la data dell'accertamento per il calcolo preciso della prescrizione.
- La quantificazione delle pene accessorie temporanee richiede motivazione concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la durata non e' automaticamente correlata a quella della pena principale.
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