Cassazione Civile, Ordinanza n. 02411/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da un avvocato per ottenere la condanna dei propri assistiti al pagamento dei compensi per l'attività difensiva prestata in quattro giudizi civili. Il Tribunale aveva deciso sulla domanda; in appello, i clienti hanno contestato la decisione sostenendo che la domanda, trattandosi di compensi professionali dell'avvocato, dovesse essere trattata con il rito speciale previsto per le controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794/1942 e all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, e non con il rito ordinario. Hanno quindi censurato la sentenza d'appello per non avere rimesso la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., così da farla proseguire davanti al giudice competente in composizione collegiale. Con il terzo motivo hanno contestato la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo che non vi fossero i presupposti della "novità della questione" ex artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, quando il giudice dichiara inammissibile la domanda dell'attore senza esaminarla nel merito, il convenuto non è soccombente e non ha interesse a ottenere un rigetto nel merito; inoltre, l'erronea trattazione della causa con il rito ordinario, anziché con il rito speciale, non impone la rimessione al primo giudice né determina nullità della sentenza di primo grado, dovendosi applicare il principio del consolidamento del rito. Ha rigettato anche il terzo motivo, osservando che la compensazione delle spese per la novità della questione interpretativa era una valutazione discrezionale di merito non sindacabile in cassazione, e comunque coerente con il contesto giurisprudenziale richiamato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, perché l'intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le controversie per il pagamento dei compensi dell'avvocato restano soggette al rito speciale richiamato dalla disciplina del d.lgs. n. 150/2011.
Regola il rito applicabile alle controversie sugli onorari dell'avvocato; se la causa è stata introdotta con rito ordinario, opera il principio del consolidamento del rito una volta superata la prima udienza di comparizione.
La disciplina del mutamento del rito ha efficacia pro futuro e non comporta regressione del processo né nullità degli atti già compiuti, salvo lesione del contraddittorio o del diritto di difesa.
art. 25 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del giudice naturale precostituito per legge, ma la Corte esclude che nel caso concreto si imponesse la rimessione al primo giudice.
Invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa alcuna violazione decisiva.
La Corte esclude che fosse dovuta la riassunzione davanti al primo giudice, poiché il mero errore sul rito non determinava regressione del processo.
Richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte ritiene legittima la decisione del giudice di merito.
La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di novità della questione; tale valutazione appartiene al merito e non è sindacabile come violazione di legge se correttamente motivata.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina camerale.
Evocato solo ipoteticamente dai ricorrenti in relazione alla rimessione, ma la Corte esclude che nel caso potesse trovare applicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo ai compensi professionali dell'avvocato, l'erronea introduzione della causa con rito ordinario non comporta automaticamente nullità degli atti o regressione del processo, ma solo l'applicazione, per il prosieguo, delle regole del rito corretto, se il vizio non ha inciso sul contraddittorio o sul diritto di difesa.
- Quando la domanda dell'attore viene dichiarata inammissibile senza esame del merito, il convenuto non può dirsi soccombente rispetto a una pronuncia di rigetto nel merito e difetta di interesse a impugnare per ottenere tale diversa qualificazione della decisione.
- Il giudice d'appello, accertato l'errore nel rito seguito in primo grado, deve valutare gli effetti della domanda secondo il rito ormai consolidato, senza che ciò imponga la rimessione al primo giudice.
- La compensazione delle spese per la novità della questione costituisce apprezzamento discrezionale di merito; in cassazione è censurabile solo se manca del tutto il presupposto normativo o la motivazione giuridicamente rilevante.
- La nozione di 'novità della questione' ai fini della compensazione delle spese va riferita al momento in cui la lite è stata introdotta o si è svolta l'attività che ha generato le spese, non alla sola fase decisoria successiva.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02395/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02396/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02399/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02400/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02403/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02404/2024 del 25/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →