Sentenza del 10/12/2019 n. 32196 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di fermo amministrativo sostenendo che non gli fossero state validamente notificate le cartelle di pagamento presupposte. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la sufficienza degli estratti di ruolo, delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento come prova della notifica; ha inoltre censurato l'utilizzo della raccomandata ordinaria anziché della procedura prevista dalla legge n. 890 del 1982 e ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per provare la notifica della cartella, non è necessario produrre l'originale della cartella stessa: è sufficiente la relata redatta secondo il modello ministeriale, idonea a identificare l'atto notificato. Per le notifiche effettuate direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell'atto; spetta al contribuente dimostrare che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso. La Corte ha inoltre confermato che, in tale modalità semplificata prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute infondate. Il ricorrente è stato condannato a pagare a Equitalia Sud 5.000 euro di spese, oltre accessori, nonché l'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità valida e semplificata. In questo caso si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.
Art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
Il concessionario fa ricorso ad apposito modello ministeriale, contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
Il modello ministeriale disciplina anche la relata di notifica, che può costituire prova sufficiente della notifica e dell'identità dell'atto, senza necessità di produrre l'originale integrale della cartella.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'agente della riscossione deve provare la notifica, ma può farlo mediante la relata conforme al modello ministeriale o, per la raccomandata, mediante l'avviso di ricevimento. Se il contribuente contesta il contenuto del plico, deve fornire la relativa prova.
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
La consegna del plico all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto contenuto, salvo prova contraria.
Articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
Le regole generali sulle notificazioni tramite ufficiale giudiziario non si applicano automaticamente alle notifiche eseguite direttamente per posta secondo l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Art. 148 del codice di procedura civile
Le formalità della relata previste da questa disposizione riguardano le notificazioni eseguite tramite ufficiale giudiziario e non sono necessarie, con le stesse modalità, per le notifiche postali dirette.
La procedura notificatoria prevista per gli atti giudiziari non è richiesta quando la cartella è inviata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, poiché si applica la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Art. 24 della Costituzione
La disciplina dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 non viola il diritto di difesa, poiché le modalità di prova della notifica sono ritenute sufficienti a garantire la conoscibilità dell'atto.
Art. 3 della Costituzione
La disciplina della notifica semplificata non determina una disparità di trattamento irragionevole, essendo giustificata dalla funzione pubblicistica dell'agente della riscossione e dall'esigenza di assicurare la tempestiva riscossione delle entrate fiscali.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto, ove dovuto, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla validità della notifica di una cartella di pagamento, l'agente della riscossione non deve necessariamente produrre l'originale integrale della cartella: possono essere sufficienti la relata conforme al modello ministeriale o altra documentazione idonea a identificare l'atto.
- Quando la cartella è notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, l'avviso di ricevimento può dimostrare la consegna e far presumere la conoscenza dell'atto.
- La semplice contestazione del contenuto del plico non è normalmente sufficiente: il destinatario deve fornire elementi o prove specifiche che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso.
- La raccomandata diretta dell'agente della riscossione segue la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non richiede necessariamente le formalità della legge n. 890 del 1982.
- Le contestazioni sulla notifica devono essere concrete e documentate; doglianze generiche sull'assenza dell'originale o sull'inidoneità astratta della raccomandata hanno scarse probabilità di successo.
- La validità della notifica va comunque valutata in relazione alla modalità effettivamente utilizzata, alla documentazione prodotta e alle contestazioni specifiche formulate dal destinatario.
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