Cassazione Civile, Ordinanza n. 14814/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in liquidazione per IVA, IRAP e IRES relative all'anno d'imposta 2004, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti collegate ad acquisti effettuati da un'altra società. La CTP aveva annullato l'atto; la CTR, in riforma, aveva confermato l'annullamento ritenendo l'avviso carente di motivazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 e dell'art. 56 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR ritenuto necessaria l'allegazione degli atti richiamati anche se già conosciuti dal contribuente; (2) violazione delle stesse norme per avere la CTR ritenuto necessaria l'allegazione degli atti richiamati anche quando il loro contenuto essenziale fosse riprodotto nell'avviso; (3) falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, per avere la CTR confuso l'obbligo di motivazione con l'onere di provare i presupposti fattuali della pretesa. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, tra cui l'asserito error in procedendo della CTR per avere esaminato il merito della ripresa nonostante la declaratoria di illegittimità dell'avviso, oltre a censure per omesso esame di fatti relativi ai rapporti commerciali e alla consapevolezza della frode e per omessa pronuncia su un motivo d'appello relativo al credito IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondati i motivi sulla motivazione dell'avviso, affermando che l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente e solo quando il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione; ha inoltre distinto nettamente tra validità formale della motivazione dell'atto e prova della pretesa tributaria, che appartiene al successivo giudizio di merito. È stata considerata errata la decisione della CTR che aveva trasformato l'onere motivazionale in un obbligo di allegare la prova dei fatti costitutivi della ripresa e aveva trascurato la dedotta conoscenza degli atti da parte del contribuente. Il primo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un argomento meramente incidentale della CTR, estraneo alla ratio decidendi; gli altri motivi incidentali sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento opera solo per i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e solo se il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell'atto.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma è richiamata in combinato con lo Statuto del contribuente per i requisiti di motivazione dell'avviso di accertamento IVA.
art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di allegazione va letto in funzione integrativa della motivazione dell'atto amministrativo, non come obbligo generalizzato di produzione di ogni documento richiamato.
È la norma processuale indicata per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.
È evocato dalla resistente in relazione al denunciato error in procedendo per motivazione/struttura della decisione di merito.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, l'obbligo di allegare gli atti richiamati non è assoluto: sussiste solo per gli atti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente e soltanto quando il loro contenuto sia necessario a rendere comprensibile la motivazione dell'atto impositivo.
- La sufficienza della motivazione dell'avviso va distinta dalla prova della pretesa tributaria: l'atto deve indicare con chiarezza presupposti di fatto e ragioni giuridiche della ripresa, ma non deve già contenere la prova completa dei fatti costitutivi, che appartiene alla fase istruttoria del giudizio.
- Quando il contribuente ha già conoscenza degli atti richiamati, viene meno la necessità della loro allegazione, purché l'avviso riproduca o richiami in modo sufficiente il contenuto rilevante ai fini motivazionali.
- L'efficacia del giudicato formatosi su una diversa annualità d'imposta non si estende automaticamente ad anni successivi o differenti: essa opera solo per elementi di fatto o giuridici con valore condizionante e necessariamente comuni ai diversi periodi d'imposta.
- Le censure di legittimità devono colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se investono solo argomenti svolti dalla decisione a titolo accessorio o incidentale, sono inammissibili.
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