Cassazione Civile, Ordinanza n. 06299/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del socio unico e già amministratore di una società a responsabilità limitata, per IRES, IRAP, IVA e accessori relativi all’anno d’imposta 2013, a seguito della rideterminazione del reddito d’impresa della società. Dai gradi di merito emerge che la società era stata posta in liquidazione, poi cessata e cancellata dal registro delle imprese; inoltre il contribuente aveva ceduto le quote e si era dimesso dalla carica di amministratore prima della liquidazione. La CTR ha ritenuto non superata la presunzione di distribuzione al socio del reddito accertato in capo alla società, e ha confermato la pretesa fiscale. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., erronea ricognizione dei fatti, motivazione apodittica/contraddittoria e omessa pronuncia su un fatto decisivo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e della L. 175/2014, art. 28, sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo a una mera asserzione dell’Ufficio circa la conoscenza del PVC, senza prova nei due gradi di giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché, da un lato, mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito e, dall’altro, la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale e non presentava le anomalie motivazionali denunciate; ha inoltre escluso l’omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non si era limitata ad affermare la conoscenza del PVC, ma aveva rilevato anche che l’avviso riportava dettagliatamente il contenuto del PVC, profilo autonomamente idoneo a sorreggere la decisione. È stata anche ritenuta inconferente la dedotta violazione dell’art. 28 d.lgs. 175/2014, non applicabile ratione temporis, richiamandosi invece il principio per cui, in caso di cancellazione della società, i debiti sociali si trasferiscono ex lege ai soci; è stato inoltre valorizzato il concorrente titolo di responsabilità quale amministratore per il periodo rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di somme a favore della controparte e della Cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
primo comma nn. 3 e 4, nonché n. 5
Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare la valutazione di merito sotto forma di errore di fatto; la censura motivazionale è proponibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
L’omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il tema o quando il profilo dedotto sia solo una specificazione di una censura più ampia già trattata.
La censura di violazione dell’onere della prova è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
La doglianza non può essere usata per trasformare in vizio di legittimità un contestato apprezzamento di merito sulle prove.
La norma è stata ritenuta non applicabile ratione temporis alla fattispecie richiamata dal ricorrente.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione immediata e comporta il subentro ex lege dei soci nei debiti sociali, senza rilievo della distribuzione degli utili nel bilancio finale di liquidazione.
È richiamato come ulteriore titolo di responsabilità dell’amministratore per il periodo antecedente alla liquidazione, in concorso con la responsabilità del socio.
Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, inclusa la condanna aggravata nei casi di colpa grave.
La Corte ha ravvisato colpa grave nel ricorrente per avere insistito nella decisione del ricorso nonostante la proposta di rigetto per inammissibilità, disponendo la condanna al pagamento di somme equitativamente determinate e di un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato per il regolamento del contributo unificato conseguente all’esito del giudizio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la mera ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito se la critica non si traduce in un vizio motivazionale deducibile nei limiti dell’art. 360 c.p.c.; dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie radicali della motivazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: se anche una sola di esse resta intatta, il ricorso è inammissibile perché l’eventuale accoglimento della singola doglianza non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione.
- La dedotta violazione dell’onere della prova è inammissibile quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di argomenti e il ricorrente ne contesti solo uno, trascurando l’ulteriore ratio autonoma posta a base del decisum.
- Nella cancellazione della società dal registro delle imprese, i debiti sociali si trasferiscono ex lege ai soci; ai fini della responsabilità, non è decisivo il solo dato della distribuzione degli utili nel bilancio finale di liquidazione.
- In presenza di una società estinta, può concorrere un distinto titolo di responsabilità del soggetto che sia stato amministratore nel periodo rilevante, quando la pretesa fiscale si riferisca a violazioni commesse in quel segmento temporale.
- Quando la decisione di legittimità segue una proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. e il ricorrente insiste senza un adeguato scrutinio di fondatezza, può operare la condanna per colpa grave ex art. 96 c.p.c.
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