Cassazione Penale, Ordinanza n. 13198/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur confermando la responsabilità già affermata in primo grado, ha parzialmente riformato la decisione sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria per il reato di gestione illecita di rifiuti. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale, sostenendo che ricorresse un errore inevitabile sulla disciplina applicabile ai sensi dell'art. 5 c.p., tale da escludere l'elemento soggettivo: ha valorizzato la propria qualità di privato cittadino, la diversa posizione rispetto all'imprenditore, l'asserito assolvimento degli oneri informativi e l'affidamento nella liceità della condotta di raccolta di rifiuti non pericolosi. Ha inoltre contestato l'orientamento che qualifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione previste dal d.lgs. 152/2006 come elementi extragiuridici del precetto. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avesse considerato fatti anteriori non giudizialmente accertati per desumere l'abitualità ostativa alla causa di non punibilità; in subordine ha sostenuto che le condotte sarebbero state collocate in un unico contesto temporale e riconducibili a un'unica violazione. Con il terzo motivo ha censurato vizi motivazionali sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte di appello non avesse chiarito il calcolo della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e la proporzionalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e già disatteso dai giudici di merito, osservando che era logico ritenere l'imputato consapevole della propria attività, da lui stesso descritta come abituale e finalizzata a procurarsi il profitto per vivere, sicché era inverosimile che non si fosse informato sulla normativa di settore. Ha ritenuto il secondo motivo in parte non confrontato con la motivazione impugnata e in parte volto a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, evidenziando che la Corte di merito aveva già motivato specificamente il diniego dell'art. 131-bis c.p. in base alla professionalità dell'attività illecita ammessa dall'imputato. Ha infine reputato infondato il terzo motivo, chiarendo che la Corte di appello non aveva operato una conversione della pena, ma aveva semplicemente applicato la pena pecuniaria prevista in alternativa a quella detentiva dalla norma incriminatrice, mantenendola comunque sotto il medio edittale. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
norma incriminatrice per la gestione illecita di rifiuti; la pena prevista è alternativa e consente l'applicazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva
l'errore sulla legge penale è stato escluso; l'ignoranza dedotta rispetto agli obblighi autorizzativi/informativi della disciplina ambientale non è stata ritenuta inevitabile
la causa di non punibilità è stata negata perché la professionalità/abitualità dell'attività illecita, desunta dalla condotta e dalle ammissioni dell'imputato, la esclude
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende e verifica dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di gestione illecita di rifiuti, l'ignoranza degli obblighi autorizzativi o comunicativi non è scusabile quando la condotta sia abituale e l'agente abbia consapevolmente intrapreso l'attività per trarne profitto, perché in tal caso è ragionevole pretendere una conoscenza della disciplina di settore.
- L'errore invocato rispetto agli elementi della normativa ambientale non può essere dedotto in modo generico, ma deve confrontarsi con la motivazione di merito che abbia escluso l'inevitabilità dell'errore sulla base delle circostanze concrete e delle dichiarazioni dell'imputato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando i giudici di merito motivino l'esistenza di un'abitualità o professionalità della condotta illecita, anche se tale dato è desunto da ammissioni dell'imputato o da fatti anteriori richiamati ai fini della valutazione complessiva.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione del fatto o della gravità concreta della condotta, se il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze già esaminate dai giudici di merito.
- Quando la norma incriminatrice prevede pene alternative, l'applicazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva non integra una conversione del trattamento sanzionatorio e richiede solo una motivazione coerente con la scelta compiuta e con la misura applicata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.
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