Cassazione Penale, Ordinanza n. 13154/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato a pena detentiva per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, con aggravante dell'ingente quantità. I motivi dedotti sono tre: 1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale e quanto alla finalità di spaccio della sostanza stupefacente; 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla penale responsabilità per il reato di cui al capo relativo allo stupefacente e all'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno o lucro di speciale tenuità. La sentenza impugnata aveva ricostruito un episodio in cui l'imputato, durante un controllo di polizia, si sarebbe chiuso nell'autovettura, avrebbe messo in moto e si sarebbe dato alla fuga nonostante l'alt intimato, con ulteriori manovre di fuga; quanto allo stupefacente, aveva valorizzato il rinvenimento di 136.515 grammi di marijuana, le modalità di campionatura e la relazione tecnica del RIS.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'elemento soggettivo della resistenza investisse una valutazione di merito non sindacabile in cassazione a fronte di motivazione congrua e logica; ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla finalità di spaccio perché non dedotta in appello; ha ritenuto generica e non confrontata criticamente con la motivazione d'appello la censura sull'aggravante dell'ingente quantità e sulla responsabilità per il capo stupefacenti, sottolineando che il quantitativo complessivo era comunque enorme; ha ritenuto infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, richiamando la legittimità del diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. alla luce delle modalità del fatto e del profitto conseguibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta consiste nell'opposizione violenta o minacciosa a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; la Corte valorizza la fuga attiva e la resistenza all'alt come manifestazione di volontà oppositiva consapevole.
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
La detenzione di sostanza stupefacente viene valutata con riguardo alla finalità di spaccio e alle modalità di accertamento del quantitativo; la censura sulla finalità di spaccio è stata ritenuta inammissibile perché non proposta in appello.
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990
L'aggravante dell'ingente quantità è ritenuta sussistente sulla base del quantitativo complessivo accertato, estremamente elevato, comunque largamente superiore alla soglia dei 2.000 grammi anche a voler considerare il peso di campionatura.
È inammissibile in cassazione la doglianza che non sia stata dedotta in appello; la Corte richiama il principio anche per la censura sulla finalità di spaccio.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
L'attenuante del danno o lucro di speciale tenuità è esclusa quando il profitto potenziale non sia trascurabile e le modalità complessive del fatto non giustifichino un trattamento più favorevole.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito sulla ricostruzione del fatto e sull'elemento soggettivo quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e non manifestamente illogica.
- La condotta di fuga attiva, posta in essere per sottrarsi a un controllo di polizia nonostante l'alt intimato, può integrare un'opposizione violenta o minacciosa idonea a sorreggere il reato di resistenza a pubblico ufficiale, se il giudice di merito ne accerta la consapevolezza e l'intenzionalità oppositiva.
- Le doglianze nuove, non dedotte in appello, non sono proponibili per la prima volta in cassazione e sono quindi inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Quando si contesta l'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare sia il dato complessivo del peso accertato sia la sua evidenza quantitativa complessiva; se il quantitativo è enormemente superiore alla soglia di riferimento, eventuali profili di campionatura non incidono sull'integrazione dell'aggravante.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi apprezzabili; il solo precedente di incensuratezza non basta a fondare la concessione del beneficio.
- L'attenuante del lucro o danno di speciale tenuità è incompatibile con fatti che presentino un profitto potenziale non trascurabile e modalità complessive non minimali.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ordinariamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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