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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13153/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati sono stati condannati dalla Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., alla pena di anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione per detenzione, ai fini della cessione a terzi, di cocaina, in concorso tra loro. Con un unico motivo di ricorso hanno dedotto vizio di motivazione e violazione di legge lamentando il mancato proscioglimento e censurando la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso contro la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello è inammissibile quando mira a contestare la qualificazione giuridica del fatto o altri punti coperti dall'accordo tra le parti, salvo il solo caso di pena illegale. Poiché i ricorrenti non deducevano una pena illegale ma una diversa qualificazione e il mancato proscioglimento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti avverso la sentenza d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha affermato che l'accordo sui motivi di appello comporta la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse, anche rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione della pena illegale. Non essendo stata dedotta né ravvisata una pena illegale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello vincola le parti in relazione ai punti concordati e preclude in cassazione doglianze volte a contestare la qualificazione giuridica del fatto o altri profili coperti dall'accordo, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Norma incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi, nella specie cocaina.

  • art. 80 D.P.R. 309/90

    Richiamato quale disposizione aggravatrice applicata al reato in materia di stupefacenti.

  • art. 110 c.p.

    Contestato e applicato quale titolo di concorso di persone nel reato.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Procedimento di concordato sui motivi di appello richiamato come base della decisione d'appello impugnata.

Massime di principio

  • La sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello preclude, in sede di legittimità, doglianze che mirino a sovvertire la qualificazione giuridica del fatto o altri punti già oggetto dell'accordo tra le parti.
  • L'accordo ex art. 599-bis c.p.p. è vincolante nella sua integralità: il giudice non può discostarsene e l'accoglimento della richiesta implica la condivisione della qualificazione giuridica e dei profili incidenti sul trattamento sanzionatorio.
  • Il limite alla proponibilità del ricorso in cassazione contro la sentenza concordata incontra una sola eccezione: la deduzione di una pena illegale.
  • Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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