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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13147/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente. Il fatto concreto, ricostruito in sentenza, riguardava la detenzione di cocaina; la Corte territoriale aveva valorizzato, ai fini della pena, il quantitativo non trascurabile di stupefacente, indicato come pari a 29,3 grammi di cocaina da cui erano estraibili 119,7 dosi singole medie, nonché la personalità del reo, gravata da un precedente specifico e da altri due precedenti, nonostante la giovane età. Con un unico motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, contestando la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le determinazioni del giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione immune da vizi logico-giuridici, e ha reputato adeguata la motivazione della Corte d'appello, fondata sul quantitativo di droga e sui precedenti dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    È la norma incriminatrice per la detenzione della sostanza stupefacente; nel caso concreto viene richiamata per la condanna relativa alla detenzione di cocaina.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica quando risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le valutazioni del giudice di merito sulla dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
  • Ai fini del controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito abbia dato conto degli elementi rilevanti, quali la consistenza quantitativa della droga e la personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali.
  • Il ricorso che si limiti a censurare genericamente la motivazione sulla pena, senza evidenziare reali illogicità o violazioni di legge, è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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