Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13149/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per residui reati in materia di stupefacenti, relativi a cessioni di cocaina in pietra. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, valorizzando il dato ponderale delle cessioni (da 10 a 20 grammi di cocaina, con valori economici incompatibili con la lieve entità) e la non occasionalità della condotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la Corte d'appello non aveva calcolato l'aggravante di cui al comma 6. Il terzo motivo è stato respinto richiamando la motivazione sulla mancanza di elementi positivi, non bastando il solo stato di incensuratezza e potendo il giudice limitarsi agli elementi decisivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla lieve entità del fatto, inammissibile per difetto di interesse il motivo relativo all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990, e infondato il motivo sulle attenuanti generiche, reputando sufficiente la motivazione della Corte territoriale sulla gravità del fatto e sulla mancanza di elementi favorevoli. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La non occasionalità della condotta, insieme ad altri elementi, può escludere la lieve entità del fatto; nel caso concreto il dato ponderale e la reiterazione delle cessioni rendevano incompatibile l'attenuante.

  • art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché l'aggravante non era stata calcolata dalla Corte d'appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza e il giudice può richiamare gli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata nel titolo di condanna in relazione alla contestazione dei reati residui in continuazione.

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata nel titolo di condanna in relazione al concorso di persone nei fatti contestati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990

    Richiamati come base della condanna per la cessione di cocaina in pietra.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la lieve entità del fatto va esclusa quando il dato ponderale delle cessioni e il loro valore economico evidenziano una condotta non compatibile con la minima offensività richiesta dalla norma.
  • La non occasionalità delle cessioni di stupefacente costituisce un indice rilevante, idoneo a escludere la lieve entità del fatto e, nei casi previsti, a integrare un autonomo elemento aggravante.
  • La censura relativa a una disposizione non applicata dalla sentenza impugnata è inammissibile per difetto di interesse.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami l'assenza di elementi positivi e la gravità del fatto; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare il riconoscimento della diminuente.
  • In sede di legittimità, la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sufficiente se si concentra sugli elementi decisivi e rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni circostanza dedotta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.