Cassazione Penale, Ordinanza n. 13152/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a quattro anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione a terzi. Il ricorso è stato affidato a un unico motivo, con cui si deducevano vizio di motivazione e violazione di legge: da un lato, per il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; dall'altro, per il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La difesa sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere riqualificato come lieve e che la valutazione sulle circostanze fosse illegittima o comunque non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul fatto di lieve entità, osservando che la Corte d'appello aveva valorizzato elementi incompatibili con la lieve entità: quantitativo della droga pari a 100 grammi, ricavabilità di 214 dosi medie, eterogeneità delle sostanze (cocaina e marijuana), conservazione della droga presso l'abitazione, modalità organizzata delle cessioni mediante utenza telefonica dedicata e profitto non modesto. Ha poi ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sul bilanciamento, essendo la motivazione congrua e fondata su parametri rilevanti ex art. 133 c.p., in particolare recidiva e assenza di elementi di resipiscenza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del traffico/detenzione illecita di stupefacenti; nel caso riguarda la detenzione ai fini di cessione a terzi di cocaina e marijuana
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
attenuante del fatto di lieve entità, esclusa per quantità, modalità organizzate dell'attività e profitto non modesto
art. 133 c.p.
parametri di commisurazione e valutazione delle circostanze utilizzati per giustificare il diniego delle attenuanti generiche e il bilanciamento
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'applicazione della sanzione solo quando manchi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'attenuante del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti non è configurabile quando il giudice di merito accerti un quadro complessivo caratterizzato da quantità non esigua, pluralità di sostanze, organizzazione dell'attività di spaccio e modalità operative stabili e cautelate.
- Ai fini della valutazione della lieve entità rilevano non solo il dato ponderale della sostanza, ma anche le modalità della condotta, l'organizzazione dell'attività, il luogo di custodia, gli strumenti usati per i contatti con gli acquirenti e l'entità del profitto prevedibile.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche e sul bilanciamento tra circostanze appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente, anche fondata solo su alcuni dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che miri soltanto a ottenere una rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia affrontato le deduzioni difensive e reso una motivazione non apparente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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