Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13150/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, dopo rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado e ha rideterminato la pena in 10 mesi di reclusione per la cessione di sostanze stupefacenti di diverso tipo. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo in sostanza che la pena sarebbe stata mal motivata e che non vi sarebbero stati i presupposti per negare il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio quando sorrette da motivazione immune da vizi logico-giuridici. Nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata adeguata perché la pena è stata fissata in misura superiore al minimo ma inferiore al medio edittale, tenendo conto del quantitativo non trascurabile di stupefacente ceduto (540 dosi medie singole di hashish, 17 di cocaina e 53 di marijuana). È stato altresì ritenuto corretto il diniego della sospensione condizionale, fondato sulle risultanze del casellario giudiziario. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    La cessione di quantitativi di sostanze stupefacenti, pur nell'ipotesi di lieve entità, integra il reato e consente la determinazione della pena in base alla quantità e qualità della droga trattata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. può essere esclusa solo quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono censurabili in cassazione solo se la motivazione presenti vizi logico-giuridici; in difetto, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito.
  • Ai fini della dosimetria della pena nel reato di spaccio o cessione di stupefacenti, il giudice può valorizzare il quantitativo complessivo e la non trascurabilità delle dosi, collocando la pena sopra il minimo ma sotto il medio edittale in base alla gravità concreta.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando sorretto da elementi ostativi desumibili dal casellario giudiziario o da altre risultanze che facciano escludere la concedibilità del beneficio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.