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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1943/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente lamentava il diritto ad essere assunto per scorrimento della graduatoria di concorso del 1999 (in cui risultava idoneo) perché la Provincia di Lecce, durante la vigenza di tale graduatoria, avrebbe coperto posti dirigenziali utilizzando altre graduatorie (concorsi indetti nel 2003 e successivi), incarichi a termine e personale interno, e con la delibera n. 299/2004 avrebbe disposto lo scorrimento della graduatoria del 2003 anziché utilizzare la graduatoria del 1999. Panarese aveva evocato sentenze precedenti (Cass. n. 5588/2009, n. 979/2016 e altre) ritenendo che la delibera 299/2004 non fosse stata valutata nei gradi di merito e quindi chiedeva nuovo accertamento del proprio diritto soggettivo all'assunzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la questione relativa alla delibera n. 299/2004 e all'utilizzo di graduatorie era già compresa nel giudicato formato nei precedenti giudizi tra le stesse parti (giudicato esterno), per cui il nuovo giudizio era precluso. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure sul presunto mancato contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e sulle altre nullità processuali dedotte. Ha confermato l'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi più accessori) e a un ulteriore importo equitativamente determinato in euro 3.500,00 a titolo di sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c. (comma 2)

    Obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio solo quando il giudice rilevi d'ufficio questioni non dedotte dalle parti; non si applica se la questione rilevata è già stata introdotta dalle parti (fa già parte del thema decidendum).

  • art. 96 c.p.c. (comma 3)

    Consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte per abuso del processo; la fattispecie del comma 3 è autonoma e non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave), essendo sufficiente una valutazione oggettiva di abuso/processo pretestuoso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nelle censure del ricorrente in relazione ai limiti del giudice nel decidere d'ufficio; la Corte ha chiarito che il rilievo del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e che non si è trattato di decisione sorpresa al di fuori delle questioni già introdotte dalle parti.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001 (commi 1 e 4)

    Norme sul pubblico impiego e reclutamento richiamate dal ricorrente per censurare lo scorrimento della graduatoria; la Corte non ha esaminato il merito delle violazioni perché la questione è stata ritenuta assorbita dal giudicato.

  • art. 91 d.lgs. n. 267/2000 (comma 4)

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle norme sul reclutamento in enti locali; la Corte ha ritenuto irrilevante l'esame di merito a causa del giudicato.

  • art. 374 c.p.c.

    Norma procedurale relativa all'assegnazione alle Sezioni Unite: la richiesta del ricorrente è stata rigettata perché non sussistevano le condizioni previste dall'art. 374 c.p.c.

  • art. 13, comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini della certificazione delle condizioni per il processo telematico; la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni di questo articolo ai fini del procedimento.

Massime di principio

  • Il giudicato (interno ed esterno) copre il dedotto e il deducibile: questioni già decise tra le stesse parti non possono essere rinnovate e il relativo vizio è rilevabile d'ufficio anche in sede di cassazione.
  • Il dovere del giudice di sollecitare il contraddittorio (art. 101 c.p.c.) riguarda soltanto le questioni che il giudice rileva d'ufficio e che non siano state introdotte dalle parti; se la questione è già nel thema decidendum non sussiste obbligo di rinvio per nuovi contraddittori.
  • In materia di utilizzo e scorrimento di graduatorie concorsuali, se la P.A. ha indetto un nuovo concorso o ha esercitato discrezionalmente la scelta di utilizzare una graduatoria diversa, tale scelta può esaurire l'efficacia della graduatoria antecedente; la persistenza del diritto di chi era in graduatoria resta sindacabile nei limiti in cui la scelta amministrativa non sia stata già ritenuta illegittima con giudicato.
  • Le questioni di merito su violazioni normative (es. art. 63 d.lgs. 165/2001) possono rimanere inammissibili se l'oggetto è coperto da giudicato: prima di proporre nuovi ricorsi è essenziale valutare la preclusione per sentenze definitive pregresse.
  • L'art. 96, comma 3, c.p.c. permette la condanna per abuso del processo senza necessità di provare dolo o colpa grave: le parti devono evitare iniziative giudiziarie reiterative o manifestamente infondate per non incorrere in sanzioni economiche.
  • In Cassazione è necessario formulare motivi specifici e autosufficienti: la mancanza di specificità può determinare l'inammissibilità del motivo e non elimina tuttavia l'effetto preclusivo del giudicato sul merito.

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