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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1931/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello del licenziamento disciplinare senza preavviso comminato il 10.2.2021 per fatti relativi all'assunzione conseguente a una procedura concorsuale alterata da interventi illegittimi in suo favore. In Cassazione la ricorrente deduce tre motivi: (1) mancata effettiva conoscenza della contestazione disciplinare (lettera raccomandata inviata il 17.9.2020 restituita per giacenza) e conseguente tardività/decadenza ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001; (2) illegittima sospensione e successiva riattivazione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale (art.55-ter d.lgs.165/2001); (3) inapplicabilità del procedimento disciplinare a fatti antecedenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, che a suo avviso sarebbero rilevabili solo ai fini del recesso ex art. 2119 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) corretta applicazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; spettava alla ricorrente provare l'incolpevole impossibilità di conoscenza e non ha dimostrato il concreto mancato avviso di giacenza né il pregiudizio difensivo derivante da un'eventuale tardiva comunicazione; la tempestività dell'emissione dell'atto è sufficiente ai fini del termine per la contestazione (orientamento Cass. n.16900/2016 e Cass. n.6555/2019); (2) legittima la sospensione del procedimento disciplinare e la riattivazione prima della definizione del processo penale, posto che l'amministrazione era venuta in possesso di elementi nuovi (verbale di interrogatorio e tabulati intercettazioni) e la scelta è discrezionale; (3) infondata (e in parte inammissibile) la tesi che fatti riferiti all'instaurazione del rapporto non possano essere sanzionati disciplinarmente: l'art.55-quater d.lgs.165/2001 contempla espressamente le falsità commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto come sanzionabili. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 5.000 oltre oneri) e evidenziata l'applicazione dell'art.13 d.P.R. n.115/2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice civile - art. 1335

    Applicata la presunzione legale relativa di conoscenza degli atti inviati all'indirizzo del destinatario; grava sul destinatario l'onere di provare l'incolpevole impossibilità di conoscenza.

  • d.lgs. n.165/2001 - art. 55-bis, comma 4

    Per il rispetto del termine per la contestazione non è necessario che l'atto sia effettivamente comunicato al lavoratore: è sufficiente la tempestiva emanazione dell'atto. Il ritardo nella comunicazione può dar luogo a nullità solo se provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • d.lgs. n.165/2001 - art. 55-ter, commi 2-4

    La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale e la successiva riattivazione sono scelte discrezionali del datore di lavoro; la riattivazione è legittima quando emergano elementi nuovi ritenuti sufficienti per la decisione.

  • d.lgs. n.165/2001 - art. 55-quater, comma 1, lett. d

    falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro

    Prevede espressamente la sanzionabilità disciplinare (fino al licenziamento) delle falsità commesse in occasione dell'assunzione, contraddicendo la tesi che fatti anteriori all'assunzione siano esclusi dal procedimento disciplinare.

  • Codice civile - art. 2119

    Rilevato che la ricorrente non ha spiegato quali conseguenze diverse avrebbe determinato l'utilizzo dell'istituto del recesso rispetto al procedimento disciplinare; nessuna vulnerazione del diritto di difesa riscontrata.

  • Codice civile - art. 2697

    Riferimento alla ripartizione dell'onere della prova: la parte che pretende un fatto deve provarlo; qui gravava sulla ricorrente dimostrare l'eccezione di incolpevole ignoranza.

  • Codice civile - art. 2729

    Uso delle presunzioni semplici ritenuto nei canoni dell'art.2729 c.c. e quindi legittimo l'apprezzamento indiziario operato dal giudice del merito.

  • d.P.R. n.115/2002 - art. 13, comma 1-quater

    Riconosciuta l'applicabilità per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La raccomandata pervenuta all'indirizzo del destinatario, pur non consegnata per giacenza, fa scattare la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c.; spetta al lavoratore provare l'incolpevole impossibilità di conoscenza (ad es. mancanza dell'avviso di giacenza nella cassetta postale).
  • Ai fini della decorrenza dei termini disciplinari, conta la tempestiva emanazione dell'atto di contestazione: il ritardo nella sua effettiva comunicazione giustifica l'annullamento soltanto se il lavoratore dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale e la sua riattivazione prima della definizione del processo sono scelte discrezionali dell'amministrazione e risultano legittime quando emergano elementi probatori nuovi e rilevanti.
  • Fatti e condotte commessi in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono essere sanzionati disciplinarmente (compresa l'ipotesi di falsità documentale o dichiarativa) in virtù dell'art.55-quater d.lgs.165/2001; non è esclusa la correlazione con il recesso, ma non è un'alternativa che, di per sé, precluda il procedimento disciplinare.
  • La valutazione prudente e indiziaria dei fatti spetta al giudice del merito; il sindacato in Cassazione è limitato ai vizi di diritto o alla manifesta illogicità della motivazione.
  • Chi contesta la legittimità di atti procedimentali (es. sospensione, notifica) deve indicare e provare il concreto vulnus al diritto di difesa per ottenere l'annullamento o la ritenuta invalidità dell'atto.

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