Cassazione Civile, Sentenza n. 1920/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Autorità impugnava la sentenza d'appello che aveva riconosciuto al lavoratore (inquadrato come impiegato di II livello) il diritto alla qualifica superiore (quadro B) per circa due anni, sostenendo che, in quanto ente pubblico non economico, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 52 del d.lgs. n.165/2001 (regola del «concorso per l'accesso» e principio per cui l'esercizio di fatto di mansioni non produce effetto di inquadramento), con esclusione della tutela reale prevista dall'art.4 del CCNL dei lavoratori dei porti e dell'art.2103 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che per i dipendenti delle Autorità portuali trovi applicazione la legge n.84/1994, che disciplina il rapporto di lavoro secondo modelli propri del diritto privato e esclude (nella formulazione rilevante) l'applicazione dell'art.52 del d.lgs. n.165/2001; la Corte costituzionale, con sentenza n.133/2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, confermando la legittimità della disciplina speciale. Perciò il ricorso dell'Autorità era fondato su un presupposto erroneo e viene respinto. Le spese di giudizio sono compensate; è altresì rilevato l'obbligo per la ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
"Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile..." e "non si applicano le disposizioni di cui... al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29"
La legge n.84/1994 è normativa speciale che regola i rapporti di lavoro delle Autorità portuali secondo modelli del diritto privato e, nella formulazione richiamata, esclude l'applicazione dell'art.52 del d.lgs.165/2001 ai dipendenti delle Autorità portuali
art.52 d.lgs. 30 marzo 2001 n.165
Norma del pubblico impiego che collega l'accesso e l'inquadramento alla regola del concorso; la Corte ha ritenuto che, per i dipendenti delle Autorità portuali disciplinati dalla legge n.84/1994, tale norma non trovi applicazione nel caso in esame
Applicato come criterio di tutela nell'ambito delle progressioni in carriera per i lavoratori delle Autorità portuali in virtù della legge n.84/1994 e del CCNL: il mutamento effettivo delle mansioni può giustificare un diverso inquadramento
art.4 CCNL lavoratori dei porti 2005/2008
Riconosciuta come fonte integrativa del diritto all'acquisizione della qualifica superiore in relazione alle mansioni effettivamente svolte; nel caso è stata invocata dal lavoratore come titolo della tutela reale dell'inquadramento
art.6, comma 2 e art.10, comma 6, legge n.84/1994
"non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70... nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29"
Questi commi sono stati il fulcro della questione sollevata: stabiliscono l'autonomia della disciplina del rapporto di lavoro delle Autorità portuali rispetto ad alcune norme del pubblico impiego e giustificano l'applicazione di modelli privatistici
sentenza Corte costituzionale n.133/2023
La Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla compatibilità degli artt.6 e 10 della legge n.84/1994 con l'art.97 Cost., confermando la legittimità della disciplina speciale che consente l'applicazione di regole privatistiche per le progressioni non dirigenziali
d.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater
Norma procedurale tributaria/cassazionista: la Corte dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto da tale disposizione
d.lgs. n.169/2016 (riferimento)
Modifica richiamata nel testo che ha esteso alcuni effetti normativi sulla disciplina delle Autorità portuali; la Corte segnala che la modifica non muta la conclusione sostanziale relativa all'irrilevanza temporale per il caso concreto
Massime di principio
- Per i dipendenti delle Autorità portuali la legge n.84/1994 è norma speciale: essa può derogare alle regole generali del d.lgs. n.165/2001 e rendere applicabili i criteri del diritto privato (art.2103 c.c.) per le progressioni di inquadramento non dirigenziali
- L'esercizio di fatto di mansioni può, se disciplinato dalla lex specialis e dai contratti collettivi applicabili, dar vita a tutela reale dell'inquadramento (riconoscimento della qualifica superiore), anche se la regola generale del pubblico impiego tende a escluderlo
- In caso di contrasto tra norme generali del pubblico impiego e disciplina speciale (lex specialis), prevale quest'ultima se la legge speciale espressamente esclude l'applicazione della norma generale
- Prima di formulare un ricorso o una difesa in situazioni simili, verificare quale normativa (statale e collettiva) sia espressamente applicabile al rapporto di lavoro: la qualificazione dell'ente e il testo temporale delle norme possono cambiare l'esito
- La sollevazione di questioni di legittimità costituzionale può sospendere il procedimento; tuttavia, se la Consulta respinge la questione, la disciplina speciale viene confermata e il ricorso basato su presupposti contrari sarà respinto
- Le spese di giudizio possono essere compensate se la questione sollevata non era manifestamente infondata; ciò incide sul rischio economico di impugnare sentenze in materia di inquadramento
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