Cassazione Civile, Sentenza n. 2274/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contenzioso riguarda due licenziamenti disciplinari intimati dall'Agenzia a Perucci. Il primo licenziamento era stato ritenuto legittimo con sentenza passata poi in giudicato; il secondo, autonomo, era stato annullato in primo grado come sanzione eccessiva. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato l'inefficacia del secondo licenziamento; Perucci ha proposto ricorso incidentale (e in precedenza appello dichiarato inammissibile). Le questioni vertono su ammissibilità dei mezzi di impugnazione (tenore e termini del rito Fornero), sulla autonomia del secondo licenziamento rispetto al primo e sull'esistenza di interesse delle parti a che la Cassazione si pronunciasse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il ricorso principale (Agenzia) e quello incidentale (Perucci) per sopravvenuta perdita di interesse, atteso che la sentenza sul primo licenziamento è divenuta definitiva, rendendo l'inefficacia del secondo licenziamento ormai conclamata. Pur ritenendo il ricorso dell'Agenzia fondato in senso sostanziale, il sopravvenuto giudicato ha fatto venire meno l'interesse a continuare il processo; la Corte ha inoltre ritenuto infondato il ricorso incidentale del Perucci e ha attribuito la soccombenza a quest'ultimo, condannandolo al rimborso delle spese a favore della controparte. La Corte ha dichiarato poi che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 58, L. 92/2012 (c.d. rito Fornero)
Fissato il termine di trenta giorni per l'impugnazione in appello delle sentenze emesse con il rito Fornero; la Corte ha ritenuto che, essendo il processo trattato secondo quel rito, l'appello doveva essere proposto nei termini stabiliti e l'ultrattività del rito vincola la forma dell'impugnazione nelle fasi successive.
Richiamato come parametro per i motivi di cassazione; la Corte ha valutato la fondatezza dei motivi alla luce delle fattispecie, ritenendo però che la sopravvenuta perdita di interesse rendesse inammissibili i ricorsi.
La Corte ha ritenuto inappropriato il richiamo al disposto perché qui non si tratta di un provvedimento esecutivo consequenziale ma di due atti di recesso autonomi; quindi l'art. 336 non era applicabile per giustificare l'inefficacia del secondo licenziamento.
E' stato discusso, ma la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la sospensione del processo in attesa della definitività della pronuncia sul primo licenziamento, valorizzando invece l'effetto del giudicato.
art. 6 CEDU
Invocato dal Perucci in tema di diritto a un giusto processo; la Corte non ha ritenuto violato il diritto di difesa o il contraddittorio, avendo il processo seguito il rito effettivamente adottato e le regole processuali applicabili.
art. 24 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato una lesione tali da rendere fondato il ricorso.
Richiamato con riferimento alla disciplina del pubblico impiego; la Corte ha considerato le peculiarità del pubblico impiego ma ha ritenuto applicabili i principi generali sull'autonomia dei licenziamenti e sugli effetti del giudicato.
art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
E' stato evocato nel dibattito sulla rilevanza del rito e sulle modifiche legislative (legge Madia), ma la Corte ha ritenuto che il rito seguito in concreto (Fornero) vincolava le parti quanto alle modalità e ai termini dell'impugnazione.
art. 2119 c.c., art. 2909 c.c.
Richiamati in motivi di cassazione dall'Agenzia; la Corte non si è pronunciata in modo sostanziale definitivo sul loro rilievo vista la sopravvenuta perdita di interesse, pur riconoscendo la legittimità dell'intimazione di un secondo licenziamento come principio di diritto.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio nonostante l'originaria infondatezza del ricorso incidentale, in ragione della definizione del giudizio per sopravvenuta perdita di interesse.
Massime di principio
- Un secondo licenziamento intimato su diverso motivo è in principio autonomo rispetto al primo; la sua efficacia finale dipende tuttavia dall'esito definitivo (giudicato) del primo licenziamento.
- La sopravvenuta sentenza passata in giudicato sul primo licenziamento può determinare la perdita di interesse delle parti a proseguire le impugnazioni sul secondo, con conseguente inammissibilità dei ricorsi per difetto di interesse.
- Il rito effettivamente seguito in primo grado vincola le modalità e i termini di impugnazione: se il processo è stato trattato con il rito Fornero, l'appello deve rispettare i termini e le forme previsti, in virtù del principio di ultrattività del rito.
- La valutazione dell'ammissibilità e dell'interesse processuale è distinta dalla valutazione di merito: un ricorso può essere in astratto fondato sul piano sostanziale ma divenire inammissibile per sopravvenuti eventi che eliminano l'interesse.
- Nelle controversie di lavoro pubblico, le specificità normative non escludono l'applicazione dei principi generali sul giudicato e sull'autonomia dei provvedimenti di recesso; le modifiche legislative non cancellano l'obbligo di attenerisi al rito applicato concretamente.
- L'allocazione delle spese processuali tiene conto della soccombenza effettiva al momento della decisione; anche se il procedimento si chiude per assorbimento da eventi sopravvenuti, il giudice può comunque assegnare le spese alla parte ritenuta soccombente.
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