Cassazione Civile, Sentenza n. 1792/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, dipendente di Roma Capitale licenziato dopo un procedimento disciplinare sospeso e poi riattivato, chiamava in causa la corretta individuazione del momento da cui decorreva il termine contrattuale per la riattivazione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 4, comma 5, del CCNL 2006-2009. In particolare sosteneva che la "sentenza definitiva" da cui decorreva il termine fosse la prima sentenza di cassazione del 12.1.2016 (che aveva cassato la sentenza d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio) e non la successiva pronuncia di inammissibilità del 10.10.2018 poi comunicata a Roma Capitale il 18.3.2019; deduceva quindi la violazione dei termini per la riattivazione del procedimento disciplinare e la nullità o sproporzione del licenziamento.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui, ai fini dell'art. 4 del CCNL citato, per "sentenza definitiva" deve intendersi la sentenza che chiude il processo penale e non è più impugnabile con mezzi ordinari (quindi la pronuncia del 10.10.2018, comunicata a Roma Capitale il 18.3.2019). Ha motivato la scelta per tre argomenti: tenore letterale della norma, esigenza di certezza nella decorrenza di termini perentori e necessità che l'amministrazione conosca tutti gli aspetti della vicenda penale rilevanti per l'azione disciplinare. Ha inoltre escluso che la lettura in udienza del dispositivo equivalga alla "comunicazione" contrattualmente prevista. Sono state ritenute inammissibili o non esaminate le censure non riproposte nel ricorso principale (difetto di collegialità, sproporzione della sanzione) o presentate solo in memoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
CCNL personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie locali 2006-2009, art. 4, comma 1 e comma 5
Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. / Il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione
La Corte ha interpretato "sentenza definitiva" in senso formale: la decisione che chiude il processo penale e non è più impugnabile con mezzi ordinari; il dies a quo decorre dalla comunicazione all'ente della sentenza definitiva.
La Corte ha escluso che la sospensione del procedimento disciplinare sia da collegare esclusivamente all'efficacia di giudicato del processo penale: l'efficacia di giudicato penale non vincola automaticamente l'azione disciplinare, sebbene gli accertamenti penali e le considerazioni quoad poenam possano essere utili e rilevanti, non vincolanti.
art. 35, comma 1, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamata tra le norme citate dal ricorrente, non ha condotto la Corte a ritenere violati diritti tali da influire sull'interpretazione del CCNL; non è stata ritenuta decisiva nella decisione.
Legge n. 848/1955
Norma indicata tra le richiamate dal ricorrente; dalla motivazione non emergono effetti specifici che abbiano mutato la decisione sulla decorrenza dei termini contrattuali.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Richiamati come criteri di censura per cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure proposte ai sensi di tali motivi.
art. 317 c.p. / art. 319-quater c.p.
Tassonomia dei reati penali oggetto del processo (concussione e induzione indebita). La decisione penale di merito e le ricadute sul trattamento disciplinare sono state considerate nel giudizio, ma senza effetto vincolante automatico sul provvedimento disciplinare.
Riferimento al ruolo delle considerazioni quoad poenam nella valutazione disciplinare: elementi della sentenza penale relativi alla pena possono essere utili anche se non vincolanti.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
La Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente secondo la normativa sui contributi processuali.
Massime di principio
- Quando un CCNL dispone la sospensione del procedimento disciplinare fino alla "sentenza definitiva", tale espressione va intesa formalmente come la sentenza del processo penale non più impugnabile con mezzi ordinari; il dies a quo decorre dalla comunicazione di quella sentenza all'ente
- Per garantire certezza dei termini perentori previsti dalle norme collettive, è preferibile adottare un criterio formale (data di comunicazione della sentenza definitiva) piuttosto che un criterio sostanziale basato sul contenuto delle singole pronunce penali, che può dar luogo a incertezze interpretative
- Le risultanze del processo penale (compresa la valutazione quoad poenam) possono essere utili e rilevanti nel procedimento disciplinare, ma non vincolano automaticamente l'autorità disciplinare in ordine alla responsabilità o alla scelta della sanzione
- La lettura in udienza del dispositivo non equivale necessariamente alla "comunicazione" della sentenza all'amministrazione: la decorrenza di termini contrattuali che richiedono la comunicazione deve essere calcolata sulla effettiva comunicazione formale all'ente
- Questioni non dedotte nel motivo di ricorso per cassazione non sono esaminabili in sede di legittimità; censure nuove introdotte solo in memoria illustrativa possono essere dichiarate inammissibili
- In presenza di termini fissati a pena di decadenza dalle norme collettive, l'amministrazione e il lavoratore devono avere un criterio certo e formalmente verificabile per la decorrenza dei termini, onde evitare contenziosi su retrodate interpretazioni
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