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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1836/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la legittimità della riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale operata dall'ASL Caserta in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (conv. con legge n. 122/2010). L'ASL aveva trattenuto in busta paga le somme relative alla quota variabile dei dirigenti medici, giustificando il provvedimento con esigenze di contenimento della spesa e con la necessità di revisione delle graduazioni delle funzioni dirigenziali. I ricorrenti deducevano, tra l'altro, violazione delle norme processuali e del contratto collettivo (in particolare la disciplina sulla retribuzione di posizione e sulla graduazione/pesatura degli incarichi) e chiedevano la declaratoria di illegittimità della trattenuta e la restituzione delle somme indebitamente sottratte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, rinviando la causa a quella Corte in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto applicabile l'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 (conv. legge 122/2010) ma ha precisato che la riduzione delle risorse deve essere attuata tramite la cristallizzazione delle risorse all'importo del 2010 e la conseguente riduzione proporzionale in relazione alle cessazioni di personale; non è legittimo che l'ASL applichi un taglio forfettario e uniforme del 30% alla quota variabile di ciascun medico. La Corte d'Appello dovrà ora: (i) ricalcolare l'ammontare del fondo per le voci interessate alla luce dell'art. 9, comma 2-bis; (ii) determinare quanto spettava a ciascun medico per gli anni successivi al 2010 secondo i parametri di graduazione vigenti; (iii) quantificare quanto ciascun medico ha effettivamente percepito e individuare il dare-avere tra le parti, con eventuale recupero di somme in base al ricalcolo. La decisione è quindi di accoglimento del ricorso con rinvio per compiuta istruttoria e quantificazione.

Norme richiamate

  • d.l. n. 78 del 2010, art. 9, comma 2-bis (conv. con legge n. 122/2010)

    “A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)”.

    La Corte ha ritenuto la norma prevalente sulla disciplina collettiva in ragione dei vincoli di finanza pubblica: essa cristallizza le risorse al livello 2010 e impone una riduzione proporzionale alle cessazioni di personale. L'adozione di una decurtazione uniforme (es. taglio forfettario del 30%) è incompatibile con la lettera e la finalità della norma; l'attuazione corretta richiede il ricalcolo del fondo e la ripartizione pro rata per i lavoratori rimasti in servizio.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45

    Stabilisce che trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi e impone il principio di parità di trattamento; la Corte ricorda però che tale autonomia collettiva è compressa quando intervengono disposizioni statali inderogabili di finanza pubblica (come l'art. 9 d.l.78/2010).

  • CCNL 5 dicembre 1996, Area dirigenza medica e veterinaria, art. 51

    Prevede che la retribuzione di posizione è collegata alla graduazione delle funzioni dirigenziali e che la parte variabile richiede la 'pesatura' delle attività. La mancata graduazione/pesatura può giustificare pretese risarcitorie per la perdita della chance di percepire la parte variabile, ma non legittima in sé una riforma peggiorativa del trattamento.

  • CCNL 8 giugno 2000, art. 39 (Area della dirigenza sanitaria prof., tecnica ed amministrativa)

    Richiamato per confermare che la retribuzione di posizione costituisce componente del trattamento economico dei dirigenti e che la contrattazione fissa le componenti retributive; tuttavia tale disciplina è assoggettata ai limiti imposti dalla normativa statale di finanza pubblica.

  • d.lgs. n. 75 del 2017, art. 40, comma 3-bis

    “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività ... destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori ... La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”.

    Rafforza il legame fra risorse variabili e performance; la Corte lo utilizza per sottolineare che le risorse variabili devono essere gestite coerentemente con contrattazione e con la disponibilità di fondo determinata dalle norme di finanza pubblica.

  • CCNL economico Area dirigenza medica-veterinaria 2008/2009, artt. 9-11 (fondo per indennità e retribuzioni)

    Individuano le diverse componenti del trattamento accessorio (retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, etc.). La Corte ricorda che, in caso di mancata o difettosa graduazione, le somme non erogate sulla retribuzione di posizione possono essere imputate alla retribuzione di risultato dell'anno, con effetti di riassegnazione delle risorse.

Massime di principio

  • Le disposizioni statali di contenimento della spesa (es. art. 9 d.l.78/2010) prevalgono sulla contrattazione collettiva nella misura in cui stabiliscono limiti inderogabili alle risorse disponibili.
  • La riduzione delle risorse per il trattamento accessorio deve avvenire mediante cristallizzazione al livello 2010 e riproporzionamento in ragione delle cessazioni di personale: non è legittimo un taglio uniforme a forfait applicato direttamente alle singole retribuzioni variabili.
  • Se l'amministrazione non ha applicato tempestivamente la regola del 2010, l'adeguamento ex post deve avvenire tramite ricalcolo del fondo, individuazione dell'importo spettante a ciascun lavoratore e solo poi eventuale recupero delle somme indebitamente percepite.
  • La retribuzione di posizione richiede la graduazione/pesatura delle funzioni: l'inerzia su questo piano può dar luogo a pretese risarcitorie (per perdita della chance della parte variabile), ma non legittima unilateralmente una riforma peggiorativa della retribuzione complessiva.
  • Misure provvisorie adottate dal datore di lavoro in attesa di revisione delle graduazioni devono essere motivate e collegate all'avvio concreto della procedura di revisione; in assenza di ciò la misura può essere censurata.
  • Il giudice ordinario è competente a valutare diritti soggettivi e a determinare il 'dare-avere' tra parti anche quando la questione ha origine da provvedimenti di macro-organizzazione dell'amministrazione; non sempre è necessaria la rimozione del provvedimento organizzativo per accertare le pretese retributive.
  • In caso di contenzioso, la determinazione del credito o dell'eventuale obbligo di restituzione deve essere fatta anno per anno, prendendo a base le erogazioni effettive e il livello di riferimento del 2010, applicando i parametri di graduazione vigenti.
  • Il principio di parità di trattamento vieta trattamenti peggiorativi o migliorativi unilaterali rispetto alla contrattazione collettiva, salvo che siano intervenute disposizioni legislative inderogabili giustificate da superiori interessi pubblici.

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