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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20590/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello e confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009: uno emesso nei confronti della società per maggiori ricavi ai fini IRAP e IVA, determinati in base a documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede sociale e a percentuali di ricarico rideterminate, nonché per costi indebitamente dedotti per acquisti di gasolio per autotrazione; due emessi nei confronti dei soci per maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR aveva escluso la legittimità dell'accertamento induttivo nonostante la presenza di documentazione extracontabile e di plurimi elementi di inattendibilità della contabilità ufficiale; (2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR aveva ritenuto carente la motivazione dell'avviso, benché esso fosse motivato per relationem mediante rinvio al PVC della Guardia di Finanza; (3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, perché la CTR aveva considerato deducibili i costi per carburante nonostante la contestata mancanza, in capo alla società, della proprietà di veicoli e quindi dell'inerenza della spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la documentazione extracontabile rinvenuta presso l'impresa costituisce valido elemento indiziario per l'accertamento analitico-induttivo, che la motivazione per relationem al PVC della Guardia di Finanza è sufficiente e non determina di per sé invalidità dell'avviso, e che la deducibilità dei costi per carburante richiede la prova dell'inerenza e dei presupposti del costo, onere che grava sul contribuente; nel caso concreto, la CTR non si era attenuta a tali principi. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; la documentazione extracontabile può integrare un valido elemento indiziario.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La motivazione dell'avviso può essere resa per relationem mediante rinvio al PVC della Guardia di Finanza, se consente di individuare la pretesa e di approntare le difese.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei fatti costitutivi della deduzione o della pretesa fiscale segue le regole di riparto richiamate dalla Corte; in materia di costi, l'inerenza deve essere provata dal contribuente.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le spese e gli altri componenti negativi [...] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

    L'inerenza non richiede un nesso diretto costo-ricavo, ma una correlazione del costo all'attività d'impresa, anche solo potenzialmente produttiva di reddito.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il criterio di inerenza governa anche la detrazione IVA sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi.

  • artt. 2709 e ss. c.c.

    La nozione di scritture contabili, ai fini probatori, comprende anche la contabilità in nero e la documentazione extracontabile che registri singoli atti d'impresa o la situazione patrimoniale ed economica.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile rinvenuta presso l'impresa può costituire, anche da sola, un valido elemento presuntivo per l'accertamento tributario, purché presenti gravità, precisione e concordanza; incombe poi sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
  • L'accertamento analitico-induttivo non richiede che l'Ufficio dimostri con elementi certi e non presuntivi ogni singola componente della pretesa, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo a fondare il maggior reddito o i maggiori ricavi non dichiarati.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un PVC conosciuto dal contribuente e consente di comprendere la causa della pretesa fiscale e di difendersi efficacemente.
  • Ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione IVA, l'inerenza va rapportata all'attività d'impresa e la prova dei relativi presupposti grava sul contribuente, secondo il criterio della vicinanza della prova.
  • Il giudice di merito non può escludere la rilevanza probatoria della documentazione extracontabile o riconoscere la deducibilità di un costo senza confrontarsi con le specifiche contestazioni dell'Amministrazione sui presupposti fattuali della pretesa o della deduzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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