Cassazione Civile, Sentenza n. 22354/2020 del 15/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società Del Energy impugnava la sentenza della CTR che aveva rideterminato la rendita catastale di torri eoliche accertata dall'Agenzia. I motivi di ricorso alla Cassazione erano: (1) insufficiente motivazione dell'atto di classamento e della sentenza in violazione dell'art.7 Legge 212/2000; (2) illegittimità e inattendibilità del metodo comparativo adottato dall'Ufficio per immobili in categoria D, che richiedono la stima diretta secondo l'art.10 R.D. 652/1939; (3) motivazione apparente della CTR circa il valore di 400.000 euro/MW; (4) omesso esame delle perizie tecniche prodotte dalla ricorrente. La ricorrente sosteneva che l'Ufficio aveva sostituito il valore dichiarato nel DOCFA, sorretto da perizia, con valore superiore senza allegare la stima diretta e senza spiegare le ragioni del rigetto della perizia. L'Agenzia e la CTR avevano invece motivato la valutazione con riferimento a criteri tecnico-estimativi, studi di settore e correttivi per vetustà e obsolescenza tecnologica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'obbligo di motivazione dell'atto di classamento sia adempiuto quando il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali della pretesa e difendersi efficacemente; nel caso la ricorrente era stata messa in condizione di difendersi. Ha inoltre confermato che per immobili in categoria D speciali (centrali eoliche) si deve procedere con la stima diretta/costo di costruzione rettificato e che l'Agenzia ha esposto il proprio calcolo (compresi riferimenti tecnico-estimativi e correttivi per deprezzamento), riconducendo il valore alla stima. La CTR ha motivatamente ridotto il valore per deprezzamento tecnologico arrivando al valore di 400.000 euro/MW e ha correttamente valutato in maniera diversa le perizie della ricorrente. Per questi motivi i motivi di cassazione sono ritenuti infondati. Il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alle spese processuali (liquidate in Euro 5.000,00 oltre rimborsi) e agli eventuali oneri contributivi previsti dall'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)
L'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e poter esercitare il diritto di difesa; la motivazione può limitarsi all'indicazione dei criteri seguiti se questi consentono la difesa.
art. 10 R.D. 13 aprile 1939, n. 652 (convertito e coordinato)
La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici e in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 ... è determinata con stima diretta per ogni singola unità
Per gli immobili in categoria D speciale, privi di un mercato di riferimento, la rendita va determinata con stima diretta (procedimento diretto o indiretto basato sul costo di costruzione/ricostruzione con adeguati coefficienti di deprezzamento).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 36 co.2 n.4
Norma richiamata dai motivi di cassazione in relazione a vizi di motivazione e nullità della sentenza di merito; la Corte l'ha valutata alla luce della funzione della motivazione e della possibilità di difesa del contribuente.
Codice di procedura civile art. 132 co.2 n.4
Richiamato in riferimento ai vizi di motivazione e nullità della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente ai fini di intelligibilità e difesa.
Circolari Ministero Economia e Finanze nn. 14/2007 e 6/2012
Forniscono i criteri operativi per la determinazione della rendita mediante stima diretta, distinguendo procedimento diretto (reddito lordo/ canone) e indiretto (valore capitale fondiario o costo di ricostruzione con coefficienti di riduzione e deprezzamento).
Nota AE Direzione Catasto prot. n. 0050557 del 14/03/2017 (indirizzi operativi)
Indirizzi che specificano l'uso del costo medio infracensuario e l'applicazione di indici di prezzo e correttivi per la determinazione del costo di ricostruzione delle centrali eoliche, da ricondurre all'epoca censuaria.
DPR 30 aprile 2002, n. 115 art.13 comma 1 quater
Norma richiamata in merito all'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di appello; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento se dovuto.
Massime di principio
- L'obbligo di motivazione dell'atto di classamento non richiede l'allegazione in autotutela di tutta la documentazione tecnica se il contribuente è messo in condizione di conoscere i criteri adottati e di difendersi; la verifica approfondita dei dati tecnici attiene al merito e può essere svolta nel contenzioso.
- Per immobili in categoria D speciale (es. impianti eolici) non è applicabile il metodo comparativo di mercato quando non esiste un mercato di riferimento: va utilizzata la stima diretta basata sul costo di costruzione/ricostruzione rettificato con deprezzamenti e indici temporali.
- La menzione di studi tecnici o indici (Politecnico, ENEA, ANEV, ISTAT, OMI) nell'atto o negli atti difensivi è valida se dall'esposizione si ricava il criterio di valutazione e la possibilità per il contribuente di contestarlo; l'Amministrazione può far riferimento a tali fonti per giustificare i correttivi applicati.
- La produzione di una perizia tecnica da parte del contribuente non vincola l'Ufficio o il giudice: è necessario che la perizia venga confutata con motivazioni tecniche e/o con la produzione di elementi concorrenti; il giudice può valorizzare elementi diversi purché motivi la scelta.
- In giudizi catastali è strategico richiedere all'Ufficio l'indicazione dettagliata del calcolo del valore (capitale fondiario, saggio di redditività, coefficienti di deprezzamento, indici considerati, riferimenti temporali) per potere contestare specificamente il metodo o i parametri adottati.
- Se l'Ufficio fa riferimento ad elementi extratestuali, il contribuente deve dimostrare di non conoscere tali elementi o richiederne la produzione; se la conoscenza è effettiva e utilizzabile in giudizio, l'atto è comunque motivato ai fini di legittimità.
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