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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22343/2020 del 15/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Italcementi chiedeva il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata per gli anni 2010-2011, sostenendo l'incompatibilità di tale addizionale con la direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2) in quanto priva di una "finalità specifica" distinta dalla mera finalità di bilancio. L'amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo legittima la normativa nazionale; i giudici di merito avevano respinto il ricorso della società. In Cassazione la questione è stata valutata con riferimento ai requisiti richiesti dal diritto UE per l'applicazione di imposte indirette aggiuntive su prodotti soggetti ad accisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda di rimborso di Italcementi. Ha ritenuto che, sebbene le addizionali provinciali fossero disciplinate dall'art. 6 del d.l. n. 511/1988 e riscosse con le stesse modalità dell'accisa, mancava il requisito della "finalità specifica" così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: la destinazione generica dei proventi al finanziamento di compiti istituzionali degli enti locali non costituisce finalità specifica. Ne consegue la disapplicazione della norma nazionale incompatibile e l'accoglimento del rimborso richiesto. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2)

    Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

    La direttiva consente imposte addizionali solo se rispettano le regole fiscali UE e perseguono una "finalità specifica" non meramente di bilancio. La Corte di Giustizia UE ha precisato che occorre un nesso diretto tra uso del gettito e finalità (es. riduzione costi connessi al consumo di energia elettrica), non bastano destinazioni generiche.

  • Direttiva 92/12/CEE (art. 3, par. 2)

    I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.

    Testo sostanzialmente sovrapponibile alla direttiva 2008/118/CE: conferma i due requisiti cumulativi (conformità alle regole fiscali UE e finalità specifica) per le imposte aggiuntive sui prodotti assoggettati ad accisa.

  • D.l. n. 511/1988 (art. 6, commi rilevanti)

    Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

    La norma nazionale istituisce l'addizionale provinciale e ne disciplina la riscossione in modo analogo all'accisa (soddisfacendo il requisito formale UE), ma non indica una finalità specifica distinta dalla generica copertura del bilancio degli enti locali, il che la rende incompatibile con la direttiva per come interpretata dalla Corte di Giustizia.

  • D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (art. 5)

    Ha recepito la disciplina comunitaria sulla tassazione dell'energia elettrica e ha modificato la normativa interna sulle addizionali, confermando il regime di applicazione delle addizionali alle accise sull'energia elettrica.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (tra cui C-553/13 Statoil Fuel & Retail e C-103/17 La Messer France)

    La Corte ha chiarito che per considerare "finalità specifica" occorre che il gettito dell'imposta sia effettivamente e obbligatoriamente utilizzato per ridurre costi direttamente connessi al consumo del prodotto tassato e per perseguire obiettivi specifici (es. coesione territoriale), non bastando una generica destinazione di bilancio o un'assegnazione meramente interna al bilancio.

  • Art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (T.U. accise)

    Predisposizione procedurale per istanze di rimborso di accise/addizionali; la norma costituisce la base formale attraverso cui Italcementi aveva richiesto il rimborso all'amministrazione.

Massime di principio

  • Per applicare imposte indirette aggiuntive su prodotti soggetti ad accisa occorrono due requisiti cumulativi: conformità alle regole fiscali UE (base imponibile, calcolo, esigibilità, controllo) e una "finalità specifica" distinta dalla mera finalità di bilancio.
  • Una destinazione generica dei proventi a finanziare compiti istituzionali degli enti locali non soddisfa il requisito della finalità specifica: serve un nesso diretto e dimostrabile tra l'uso del gettito e i costi specificamente connessi al consumo del prodotto tassato.
  • La semplice previsione normativa che l'imposta "può" essere utilizzata per certe spese o un'assegnazione interna del gettito nel bilancio non sono in genere sufficienti; occorre dimostrare l'effettiva e obbligatoria finalizzazione del gettito.
  • Se una norma nazionale risulta incompatibile con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE, il giudice nazionale deve disapplicarla e riconoscere i rimedi (es. rimborsi) eventualmente spettanti.
  • In giudizio, quando l'amministrazione contesta la legittimazione o altri profili procedurali e tali questioni sono state già decise con giudicato interno, il collegio di legittimità non riesamina quelle questioni salvo che siano state riproposte; occorre verificare la formazione del giudicato prima di sollevare nuove eccezioni proceduralmente rilevanti.
  • Per chi intenda impugnare addizionali analoghe, è utile documentare sia il mancato rispetto delle regole formali (se rilevante) sia, soprattutto, l'inesistenza di un vincolo normativo o di fatto che obblighi l'uso del gettito per una finalità specifica direttamente collegata al bene tassato.

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