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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22373/2020 del 15/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

Una magistrata, all’epoca sostituto procuratore della Repubblica, aveva partecipato a un film-documentario realizzato per un’emittente televisiva straniera su un omicidio di grande risonanza mediatica, le cui indagini preliminari erano state da lei svolte. Le riprese furono effettuate mentre era ancora pendente il giudizio di primo grado e il documentario venne proiettato poco prima dell’inizio del processo d’appello. La magistrata vi espose e supportò le conclusioni accusatorie e furono realizzate anche altre riprese relative alla narrazione della vicenda. Dopo la segnalazione del fatto, il Procuratore generale archiviò il procedimento disciplinare; il Ministero della Giustizia, pur essendo stato informato e senza avere proposto opposizione all’archiviazione, formulò successivamente un’autonoma incolpazione. La Sezione disciplinare del CSM assolse la magistrata. Il Ministero ricorse per cassazione con tre motivi: 1) contestò l’esclusione della violazione del dovere di riservatezza, sostenendo che la partecipazione al documentario integrasse un illecito di pericolo, idoneo a compromettere la credibilità della funzione giudiziaria, l’imparzialità del processo e i diritti dell’imputato; 2) contestò l’esclusione dell’illecito relativo alla costituzione e all’utilizzo di canali informativi personali o privilegiati, sostenendo che l’accettazione dell’invito del produttore avesse comunque creato un rapporto informativo riservato; 3) denunciò la violazione delle disposizioni organizzative della Procura sui rapporti con gli organi di informazione, per mancata comunicazione al Procuratore della Repubblica della partecipazione al documentario.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo quanto alla sussistenza dell’illecito disciplinare complessivo, pur correggendo la motivazione della decisione impugnata sul primo elemento della fattispecie: la partecipazione al documentario, con esposizione delle conclusioni accusatorie su un procedimento ancora in corso, ha violato il dovere di riservatezza sugli affari trattati o in trattazione. Ha però ritenuto insussistente il distinto requisito dell’idoneità della violazione a ledere indebitamente diritti altrui: la credibilità della funzione giudiziaria è un interesse generale dello Stato, non un diritto soggettivo di singoli; l’ipotizzato pregiudizio al diritto dell’imputato a un giudizio sereno e imparziale fu prospettato dal Ministero soltanto in cassazione e, non essendo stato tempestivamente contestato, non poteva essere introdotto in quella sede. Il secondo motivo è stato rigettato perché la fattispecie disciplinare richiede che il magistrato costituisca e poi utilizzi canali informativi personali, riservati o privilegiati; l’accettazione dell’invito, pur pressantemente rivolto dal produttore, non corrisponde alla condotta tipizzata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza: il Ministero non aveva indicato specificamente gli atti rilevanti né censurato adeguatamente la motivazione secondo cui il progetto organizzativo non richiedeva, per quel caso, la preventiva informazione al capo dell’ufficio. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la novità delle questioni giuridiche trattate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. u)

    La disposizione, come prefigurata dalla succitata norma di riferimento, comporta, quindi, che l’illecito disciplinare in parola richiede due elementi costitutivi: 1) la violazione del dovere di riservatezza sugli “affari” in corso di trattazione o già definiti; 2) l’idoneità di tale violazione a ledere indebitamente diritti altrui.

    L’illecito relativo alla violazione della riservatezza sugli affari in corso o definiti richiede cumulativamente la violazione del dovere di riservatezza e l’idoneità della condotta a ledere indebitamente diritti altrui. Quest’ultimo requisito, pur non esigendo un danno concretamente verificatosi, deve riferirsi a diritti soggettivi di soggetti determinati.

  • D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. aa)

    Nel caso concreto, la condotta dell’incolpata, consistita nell’accettare l’invito a partecipare al documentario, rivoltole in maniera pressante dal produttore, non è conforme alla condotta descritta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. aa), che richiede la costituzione da parte del magistrato, e la successiva utilizzazione, di canali informativi personali riservati o privilegiati.

    La fattispecie disciplinare richiede che il magistrato costituisca canali informativi personali, riservati o privilegiati e successivamente li utilizzi. La mera accettazione dell’invito proveniente da un soggetto esterno non integra tale condotta tipizzata.

  • D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 1 e 2

    Nel sistema della responsabilità disciplinare del magistrato, prefigurato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, è, per vero, la stessa legge ad individuare, tipizzandole, le condotte disciplinarmente rilevanti assunte dal magistrato in contrasto con i doveri di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 1 e 2. Sicchè l’accertamento della loro specifica violazione – essendo la valutazione del disvalore delle singole condotte compiuta ex ante dal legislatore – postula esclusivamente il confronto tra la fattispecie astratta e la condotta posta in essere dal magistrato, che deve essere pienamente conforme alla fattispecie tipizzata dell’illecito disciplinare contestato.

    La responsabilità disciplinare va accertata confrontando la condotta concreta con la fattispecie tipizzata dalla legge; non è sufficiente una valutazione generica di disvalore, ma la condotta deve corrispondere agli elementi dell’illecito contestato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Anche il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è, difatti, soggetto alla normativa processuale penale, ivi compreso il disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che richiede la specifica indicazione degli atti del processo indicati nel motivo di ricorso, che vanno, pertanto, riprodotti – almeno nella parte essenziale – nel ricorso medesimo, a pena di inammissibilità.

    Nel ricorso per cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare del CSM, la censura che si fonda su atti processuali deve identificarli specificamente e riprodurne almeno la parte essenziale; la mancanza comporta l’inammissibilità.

Massime di principio

  • La violazione del dovere di riservatezza del magistrato in relazione ad affari in corso di trattazione o già definiti integra l’illecito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 109 del 2006 solo se ricorrono entrambi gli elementi: la violazione della riservatezza e l’idoneità della condotta a ledere indebitamente diritti altrui. Quest’ultima idoneità non richiede la prova di un danno effettivo, ma deve riguardare diritti soggettivi riferibili a soggetti determinati, non un interesse generale dello Stato.
  • La partecipazione pubblica di un magistrato alla narrazione di un procedimento da lui trattato, anche quando i fatti siano già noti e ampiamente discussi dai media, può violare il dovere di riservatezza se comporta la divulgazione di notizie sull’attività d’ufficio o sugli affari trattati. La notorietà pubblica della vicenda non elimina tale dovere.
  • La libertà di manifestazione del pensiero del magistrato deve essere bilanciata con la tutela dell’indipendenza, dell’imparzialità e della fiducia dei cittadini nella funzione giudiziaria; il limite disciplinare rileva nei termini delle fattispecie tipizzate dalla legge.
  • L’illecito disciplinare consistente nella costituzione e nell’utilizzazione di canali informativi personali, riservati o privilegiati richiede entrambi gli elementi tipizzati. La sola accettazione di un invito rivolto al magistrato da un soggetto esterno non equivale, di per sé, alla costituzione e all’utilizzazione di tali canali.
  • Nel giudizio di cassazione disciplinare non è consentito introdurre per la prima volta un diverso profilo fattuale di lesione di diritti altrui che non sia stato tempestivamente contestato nel procedimento disciplinare.
  • Il ricorso per cassazione contro una decisione della Sezione disciplinare del CSM deve indicare specificamente gli atti processuali posti a fondamento della censura e riprodurne almeno il contenuto essenziale; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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