Cassazione Civile, Sentenza n. 22345/2020 del 15/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Italcementi aveva chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011, sostenendo l'incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2008/118/CE. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il gravame riconoscendo la legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso. L'Agenzia ha fatto ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, la carenza di legittimazione di Italcementi quale consumatore finale e sostenendo che il diritto al rimborso spetti al soggetto obbligato (il fornitore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, rilevando che, secondo la normativa interna e la giurisprudenza comunitaria e nazionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e delle addizionali è il fornitore di energia elettrica e che il diritto al rimborso spetta in via ordinaria a tale fornitore. Il consumatore finale non è legittimato a chiedere direttamente all'amministrazione il rimborso salvo casi eccezionali in cui l'azione contro il fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile (es. insolvenza del fornitore), cui tuttavia il consumatore deve allegare e dimostrare specifiche circostanze di fatto. Conseguentemente la sentenza della CTR è cassata e, nel merito, il ricorso originario di Italcementi è rigettato; spese compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. accise)
art. 2, comma 1; art. 14, comma 2; art. 16, comma 3; art. 53, comma 1; art. 56
Regola che l'obbligazione tributaria nasce alla fabbricazione/importazione; individua il fornitore come soggetto obbligato per l'accisa sull'energia elettrica e prevede il rimborso dell'accisa quando risulti indebitamente pagata, con termini e condizioni che implicano che il rimborso sia esperibile dal soggetto obbligato (fornitore).
d.l. 28 novembre 1988, n. 511
art. 6, comma 3 (testo ratione temporis)
Stabilisce che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, analogamente all'accisa, sono dovute dal fornitore al momento della fornitura e sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa, confermando la posizione del fornitore come soggetto passivo.
d.l. 30 settembre 1982, n. 688
Prevede il rimborso per chi ha indebitamente corrisposto tributi quando prova documentalmente che l'onere non è stato trasferito ad altri; tuttavia la sua applicazione è limitata ai tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario.
legge 29 dicembre 1990, n. 428
art. 29, comma 2 e comma 3
Per i tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario stabilisce che i tributi nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che l'onere non sia stato trasferito ad altri, e limita l'ambito di applicazione della disciplina speciale sul rimborso.
direttiva 2008/118/CE del Consiglio
art. 1, par. 2; art. 9, par. 2
Indica principi generali sull'accisa; l'interpretazione operata dalla Corte è che la direttiva non impone uno schema procedurale unitario per i rimborsi e lascia agli Stati membri la disciplina dei soggetti legittimati al rimborso purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.
Massime di principio
- Per le accise e le addizionali sull'energia elettrica il soggetto obbligato ai fini tributari è il fornitore (venditore) e non il consumatore finale.
- Il diritto al rimborso dall'amministrazione finanziaria spetta, in via ordinaria, al soggetto obbligato (fornitore); il consumatore finale deve agire civilisticamente contro il fornitore per ottenere la restituzione dell'indebito.
- Il consumatore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione solo se dimostra che l'azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile (es. insolvenza), secondo il principio di effettività del diritto UE.
- La separazione tra rapporto tributario (fornitore-erario) e rapporto di rivalsa (fornitore-consumatore) impedisce di considerare automaticamente legittimato al rimborso chiunque abbia concreti versamenti, salvo l'eccezione indicata.
- Gli Stati membri hanno margine nel disciplinare i requisiti procedurali per il rimborso, purché non siano discriminatori né rendano praticamente impossibile l'esercizio dei diritti UE (principi di equivalenza ed effettività).
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