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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22342/2020 del 15/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 per omesso versamento della maggior imposta erariale di consumo (anno 2003). In primo grado la CTP di Ravenna aveva annullato la sanzione ritenendola incompatibile con la più grave sanzione prevista dall'art. 59 d.lgs. n. 504/1995 (TUA) per infedele dichiarazione/uso illegittimo di esenzione. La CTR, in riforma, aveva invece ritenuto sussistere due violazioni distinte (omessa dichiarazione/infedele dichiarazione e omesso pagamento) e aveva confermato entrambe le sanzioni. ENIPOWER ha impugnato in Cassazione deducendo, tra l'altro, violazione di legge (art. 13 e art. 59) e vizi di motivazione e di cui all'art. 112 c.p.c.; il terzo motivo (incompatibilità delle sanzioni) è stato ritenuto decisivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: l'art. 59 TUA sanziona l'infedeltà della dichiarazione (e quindi l'evasione o il tentativo di evasione) mentre l'art. 13 d.lgs. 471/1997 sanziona il mancato versamento dell'imposta quando la dichiarazione è veritiera o affetta solo da errori materiali o di calcolo. Essendo stata accertata e sanzionata l'infedeltà dichiarativa (art. 59), non è possibile applicare anche la sanzione dell'art. 13 che presuppone l'assenza di evasione. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e ha annullato l'atto di contestazione e l'irrogazione della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997; ha inoltre dichiarato compensate le spese processuali dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 59

    "1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere i soggetti obbligati... c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui all'art. 55..."

    La Corte interpreta l'art. 59 come la norma che sanziona l'infedeltà della dichiarazione e, in concreto, l'evasione (o tentativo di evasione) dell'accisa; è norma più grave e assorbente rispetto alla sanzione per mero omesso pagamento quando l'infedeltà dichiarativa è accertata.

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 13

    "chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze... i versamenti... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato..."

    L'art. 13 sanziona il mancato versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione; presuppone che la dichiarazione sia veritiera o affetta solo da errori materiali o di calcolo, quindi non è applicabile quando è stata accertata un'infedeltà dichiarativa che configura evasione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha assorbito il motivo procedurale dopo aver deciso sul merito del motivo di incompatibilità sostanziale delle sanzioni.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 56

    Menzi one normativa processuale richiamata in relazione alla riproposizione in appello di motivi dichiarati assorbiti in primo grado; la Corte non ha ritenuto necessario procedere a ulteriori accertamenti dopo aver risolto la questione di diritto.

Massime di principio

  • Quando è accertata e sanzionata l'infedeltà della dichiarazione (e quindi l'evasione) ai sensi dell'art. 59 TUA, non può essere applicata anche la sanzione per omesso versamento prevista dall'art. 13 d.lgs. 471/1997, perché quest'ultima presuppone l'assenza di evasione e la veridicità della dichiarazione (salvo errori materiali).
  • Se il caso di fatto è invece un mero mancato o ritardato pagamento di un'imposta correttamente dichiarata come dovuta (o risultante da errori materiali), l'art. 13 rimane applicabile.
  • Prima di irrogare sanzioni multiple occorre valutare se esse puniscono lo stesso fatto-reato/illecito sostanziale o distinti comportamenti giuridicamente autonomi; se la fattispecie sanzionata è la medesima (es. evasione tramite infedele dichiarazione che comporta anche l'omesso versamento), la sanzione più grave assorbe la minore.
  • Le circolari e le istruzioni dell'Amministrazione finanziaria possono essere utilizzate per confermare l'interpretazione secondo cui l'art. 13 non si applica in caso di omessa o infedele dichiarazione, ma la loro funzione è ausiliaria rispetto al principio di compatibilità delle norme sanzionatorie.
  • In sede processuale, se sussiste una questione di diritto decisiva e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e compensare le spese quando la questione è di particolare novità.

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