Cassazione Civile, Sentenza n. 22344/2020 del 15/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Italcementi ha chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata nel periodo dicembre 2009-dicembre 2011 sostenendo l'incompatibilità della disciplina nazionale con la direttiva 2008/118/CE e l'illegittimità del prelievo. L'amministrazione aveva negato il rimborso per difetto di legittimazione, ritenendo che il rapporto tributario sussista tra fisco e fornitore (non tra fisco e consumatore). In cassazione Italcementi ha dedotto che l'art. 14, comma 2, del T.U.A. («l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata") non specificando il soggetto legittimato consente al consumatore finale di agire direttamente per il rimborso purché dimostri il pagamento dell'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, ratione temporis e in base alla normativa interna e alla giurisprudenza comunitaria e nazionale, soggetto obbligato e legittimato a chiedere il rimborso dell'accisa e delle addizionali è il fornitore (soggetto passivo nei confronti dell'amministrazione). Il consumatore finale che abbia subito l'addebito può invece esperire l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore; esclusivamente in casi eccezionali (impossibilità o eccessiva difficoltà per il fornitore, ad es. fallimento o impedimenti procedurali che rendano inefficace il rimborso) il consumatore può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione, purché alleghi e provi tali circostanze nel rispetto del principio di effettività unionale. Poiché Italcementi non ha dimostrato che il proprio fornitore non avesse potuto o non avesse chiesto il rimborso, il ricorso è stato rigettato. Spese compensate integralmente; doppio contributo unificato a carico della ricorrente ove applicabile.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.)
art. 2, comma 1; art. 14, comma 2: "l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"; art. 16, comma 3; art. 52; art. 53; art. 56
Il T.U.A. individua il soggetto passivo dell'accisa (fabbricanti/importatori e, per l'energia, i venditori/fornitori che fatturano ai consumatori). L'art. 14 regola il rimborso ma, nel contesto normativo, il diritto al rimborso spetta al soggetto obbligato (fornitore); il consumatore viene tutelato attraverso la possibilità di ottenere ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore e, successivamente, l'eventuale rimborso dal fornitore all'amministrazione.
d.l. 30 settembre 1982, n. 688, conv. con modif. nella legge 27 novembre 1982, n. 873
art. 19, comma 1: "chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali (...) ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale"
Questa norma opera per tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario; non è applicabile alle ipotesi in cui valgano le disposizioni comunitarie in materia di rimborsi, per le quali opera la disciplina dettata dall'art. 29 della legge n. 428/1990.
legge 29 dicembre 1990, n. 428
art. 29, comma 2: "I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo ... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni"; art. 29, comma 3 (riferimento all'art. 19 citato)
Per tributi incompatibili con il diritto UE il rimborso è dovuto salvo che l'onere sia stato trasferito ad altri; l'onere della prova della traslazione non può essere basato su mere presunzioni dell'amministrazione. Resta tuttavia il meccanismo per cui il fornitore, soggetto passivo, è il primo titolare del diritto al rimborso.
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio
art. 9, par. 2 (richiamato): previsione generale del rimborso secondo le modalità fissate dagli Stati membri
La direttiva stabilisce il principio generale del rimborso per accise indebitamente versate ma lascia agli Stati membri la disciplina procedurale; pertanto l'ordinamento interno può definire chi sia legittimato a richiedere il rimborso purché rispetti i principi di equivalenza ed effettività dell'ordinamento UE.
Articoli del d.l. n. 511 del 1988 (testo applicabile ratione temporis)
art. 6, comma 3: imposte addizionali sul consumo di energia elettrica dovute dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 T.U.A. al momento della fornitura
Le addizionali sull'energia seguono lo stesso regime delle accise: soggetto obbligato è il fornitore; il diritto al rimborso, se dovuto, spetta al fornitore e non al consumatore finale salvo eccezioni motivate.
Massime di principio
- Per accise e addizionali sull'energia elettrica il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'amministrazione è il fornitore (soggetto passivo fiscale); il consumatore che ha subito l'addebito deve agire civilisticamente contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito.
- Solo in circostanze eccezionali (impossibilità o eccessiva difficoltà per il fornitore di ottenere il rimborso, es. insolvenza o ostacoli procedurali oggettivi) il consumatore può chiedere direttamente all'amministrazione il rimborso, ma deve allegare e provare tali circostanze nel rispetto del principio di effettività dell'UE.
- La normativa comunitaria (direttiva 2008/118/CE) non impone di per sé la legittimazione diretta del consumatore a chiedere il rimborso: è lasciata all'ordinamento interno la disciplina dei requisiti procedurali, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.
- L'art. 14 T.U.A., pur formulato in termini generali, va interpretato alla luce del più ampio quadro normativo che distingue il rapporto tributario (amministrazione – fornitore) dal rapporto di rivalsa (fornitore – consumatore); ciò impedisce di estendere automaticamente il diritto di rimborso a qualsiasi soggetto che dimostri di aver economicamente sopportato l'accisa.
- Chi invoca la legittimazione straordinaria al rimborso nei confronti dell'amministrazione ha l'onere di provare che la via ordinaria (azione contro il fornitore) sia impraticabile o inefficace.
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