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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25968/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Il giudizio trae origine dalla domanda proposta davanti al Tribunale di Modena per far dichiarare la nullità e/o l'annullabilità di una procura speciale notarile rilasciata per la vendita di un appartamento, e, in conseguenza, la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di vendita stipulato sulla base di quella procura. Il ricorrente sosteneva che la procura fosse stata sottoscritta in un contesto fraudolento: in particolare, la società promittente venditrice e altri soggetti avrebbero indotto il mandante a rilasciarla nella convinzione che fosse necessaria per ottenere autorizzazioni amministrative relative a un'operazione immobiliare più ampia, poi rivelatasi problematica. La Corte d'appello di Bologna aveva rigettato l'impugnazione confermando il primo grado, che aveva escluso la prova del raggiro. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo relativo ai vizi della procura e dell'atto di vendita; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1439 c.c. per mancato riconoscimento del dolo, assumendo di essere stato tratto in errore sulla funzione dell'atto notarile e sulla reale operazione perseguita dai convenuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità legata alla mancata notificazione del ricorso a uno dei soggetti presenti nei gradi di merito, osservando però che, poiché il ricorso era comunque inammissibile, era superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio. Nel merito ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a censurare il vizio motivazionale in presenza di "doppia conforme", essendo l'appello proposto dopo l'11 settembre 2012. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il dolo annullatorio richiede raggiri o artifici causalmente determinanti il consenso, non essendo sufficiente una mera incomprensione degli effetti giuridici dell'atto o una generica influenza psicologica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    in caso di litisconsorzio necessario l'impugnazione dovrebbe essere proposta nei confronti di tutte le parti, ma nel caso concreto l'integrazione del contraddittorio è stata ritenuta superflua perché il ricorso era comunque inammissibile

  • art. 111 Cost., comma 2

    richiamato come fondamento del principio di ragionevole durata del processo e della necessità di evitare formalità superflue

  • art. 6 CEDU

    richiamato insieme all'art. 13 CEDU a sostegno della ragionevole durata e dell'effettività della tutela processuale

  • art. 13 CEDU

    richiamato insieme agli altri parametri convenzionali sulla tutela effettiva

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato quale espressione del principio del contraddittorio effettivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela delle garanzie difensive

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    ha precluso il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo in presenza di doppia conforme

  • art. 54 D.L. 83/2012

    richiamato per delimitare l'ambito temporale di applicazione della disciplina sulla doppia conforme

  • L. 134/2012

    legge di conversione del D.L. 83/2012 richiamata per la disciplina transitoria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché in realtà chiedeva una diversa valutazione dei fatti

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato implicitamente nel vaglio del motivo sull'omesso esame di fatto decisivo, ma non scrutinabile per la doppia conforme

  • art. 360 bis, n. 1 c.p.c.

    utilizzato per affermare l'inammissibilità del ricorso perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 1439 c.c.

    il dolo è causa di annullamento solo se i raggiri sono stati determinanti del consenso

  • art. 1429 c.c.

    richiamato per collegare il dolo all'errore essenziale da esso provocato

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" non è scrutinabile in cassazione il motivo che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, quando la sentenza d'appello è conforme alla decisione di primo grado e il giudizio rientra nell'ambito temporale dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
  • Il motivo che formalmente denuncia violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Il dolo ex art. 1439 c.c. richiede artifici o raggiri causalmente determinanti il consenso: non basta una semplice incomprensione degli effetti dell'atto, né una generica influenza psicologica priva di efficienza causale sulla volontà negoziale.
  • Quando il ricorso è comunque inammissibile, la Corte può ritenere superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti originarie, se ciò comporterebbe solo un inutile aggravio processuale senza utilità effettiva per il contraddittorio.
  • La cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a principi già consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàLitisconsorzio necessarioGiudicato

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