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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02762/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011, con recupero di un credito IVA collegato alla dichiarazione 2010. La società aveva chiesto il rimborso del credito IVA 2010, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, per l’acquisto di un compendio immobiliare da adibire a struttura turistico-alberghiera previa ristrutturazione. Il rimborso era stato negato dall’Amministrazione, ritenendo l’immobile non "in corso di esecuzione" e applicando alla società la disciplina delle società non operative ex art. 30 l. n. 724/1994. La CGT di secondo grado aveva accolto la tesi della contribuente dichiarando nullo il diniego di rimborso e, per effetto derivato, anche la cartella. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 297 c.p.c. e 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, perché la sentenza d’appello era stata resa dopo sospensione del giudizio, ma prima della definizione definitiva della causa ritenuta pregiudiziale e senza istanza di parte, essendo stata la causa riassunta d’ufficio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi sul giudicato esterno, per avere il giudice d’appello applicato un precedente relativo ad altro anno d’imposta senza considerare l’autonomia di ciascun periodo d’imposta e la necessità di verificare anno per anno lo status di società non operativa, oltre ai limiti posti dalla giurisprudenza unionale in tema di IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudizio tributario sospeso non potesse essere riassunto d’ufficio e, in ogni caso, non prima della cessazione della causa di sospensione, cioè prima del passaggio in giudicato della decisione sulla controversia pregiudiziale. Ha quindi affermato la nullità degli atti compiuti nel processo riassunto illegittimamente, compresa la sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CGT di secondo grado è stata cassata con rinvio alla medesima corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo sospeso, la riassunzione è ammissibile solo dopo la cessazione della causa di sospensione; un atto compiuto ante tempus è radicalmente inidoneo e travolge gli atti successivi, inclusa la sentenza resa nel giudizio riattivato illegittimamente.
  • Nel processo tributario, la prosecuzione dopo sospensione richiede l’iniziativa di parte quando la legge prevede la riassunzione su istanza, non potendo il giudice procedere d’ufficio alla riattivazione del giudizio.
  • La nullità derivante da riassunzione anticipata non è sanata dal successivo verificarsi dell’evento che avrebbe consentito la prosecuzione, perché resta la difformità dell’atto dal modello legale.
  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenze tributarie, la mancata produzione del fascicolo di parte non comporta improcedibilità quando esso è già confluito nel fascicolo d’ufficio del processo tributario.
  • L’autonomia dei periodi d’imposta impedisce di estendere automaticamente valutazioni rese per un anno diverso, salvo i limiti derivanti dal giudicato e dalla struttura del rapporto tributario in concreto dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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