Cassazione Civile, Ordinanza n. 02762/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011, con recupero di un credito IVA collegato alla dichiarazione 2010. La società aveva chiesto il rimborso del credito IVA 2010, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, per l’acquisto di un compendio immobiliare da adibire a struttura turistico-alberghiera previa ristrutturazione. Il rimborso era stato negato dall’Amministrazione, ritenendo l’immobile non "in corso di esecuzione" e applicando alla società la disciplina delle società non operative ex art. 30 l. n. 724/1994. La CGT di secondo grado aveva accolto la tesi della contribuente dichiarando nullo il diniego di rimborso e, per effetto derivato, anche la cartella. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 297 c.p.c. e 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, perché la sentenza d’appello era stata resa dopo sospensione del giudizio, ma prima della definizione definitiva della causa ritenuta pregiudiziale e senza istanza di parte, essendo stata la causa riassunta d’ufficio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi sul giudicato esterno, per avere il giudice d’appello applicato un precedente relativo ad altro anno d’imposta senza considerare l’autonomia di ciascun periodo d’imposta e la necessità di verificare anno per anno lo status di società non operativa, oltre ai limiti posti dalla giurisprudenza unionale in tema di IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudizio tributario sospeso non potesse essere riassunto d’ufficio e, in ogni caso, non prima della cessazione della causa di sospensione, cioè prima del passaggio in giudicato della decisione sulla controversia pregiudiziale. Ha quindi affermato la nullità degli atti compiuti nel processo riassunto illegittimamente, compresa la sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CGT di secondo grado è stata cassata con rinvio alla medesima corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro per censurare la violazione di legge dedotta con il primo motivo
la riassunzione del processo sospeso presuppone la cessazione della causa di sospensione; prima di tale momento l’atto è inidoneo e gli atti compiuti sono nulli
durante la sospensione non possono compiersi atti del procedimento; gli atti compiuti in tale periodo sono radicalmente nulli
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla sospensione del processo tributario e alla sua prosecuzione
art. 43, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
"Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30."
la riassunzione richiede istanza di parte dopo la cessazione della causa di sospensione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione della sentenza tributaria
richiamato con riferimento ai limiti del giudicato esterno
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972
norma invocata dalla contribuente per il rimborso del credito IVA relativo all’acquisto del compendio immobiliare
art. 30, comma 1, l. n. 724 del 1994
richiamato dall’Amministrazione per qualificare il bene tra gli assets patrimoniali rilevanti ai fini del test di operatività
art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994
richiamato nel motivo sul giudicato esterno e sullo status di società non operativa
richiamato per respingere l’eccezione di improcedibilità del ricorso
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio nel processo tributario, con conseguenze sull’onere di produzione in cassazione
Massime di principio
- Nel processo sospeso, la riassunzione è ammissibile solo dopo la cessazione della causa di sospensione; un atto compiuto ante tempus è radicalmente inidoneo e travolge gli atti successivi, inclusa la sentenza resa nel giudizio riattivato illegittimamente.
- Nel processo tributario, la prosecuzione dopo sospensione richiede l’iniziativa di parte quando la legge prevede la riassunzione su istanza, non potendo il giudice procedere d’ufficio alla riattivazione del giudizio.
- La nullità derivante da riassunzione anticipata non è sanata dal successivo verificarsi dell’evento che avrebbe consentito la prosecuzione, perché resta la difformità dell’atto dal modello legale.
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenze tributarie, la mancata produzione del fascicolo di parte non comporta improcedibilità quando esso è già confluito nel fascicolo d’ufficio del processo tributario.
- L’autonomia dei periodi d’imposta impedisce di estendere automaticamente valutazioni rese per un anno diverso, salvo i limiti derivanti dal giudicato e dalla struttura del rapporto tributario in concreto dedotto.
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