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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34970/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento notificatagli, deducendo che non fosse stata preceduta da una comunicazione di liquidazione delle imposte o da un avviso di rettifica, nonostante egli avesse beneficiato del condono sui ruoli pregressi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002. In via subordinata, contestava anche l'illegittimità della cartella per errato calcolo di interessi e sanzioni. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria di secondo grado aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che, trattandosi di cartella notificata nel 2012, non fosse necessaria l'indicazione delle aliquote. In cassazione il contribuente aveva proposto un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata della lite e di avere pagato integralmente quanto richiesto per l'ammissione alla procedura.

La decisione

La Corte ha preso atto che l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non risultava idoneo a produrre l'effetto estintivo del processo in difetto dei requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione ai difensori con visto). Tuttavia ha ritenuto che la rinuncia fosse comunque espressiva del venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate, richiamando l'orientamento sulla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 289/2002

    Richiamato come base della precedente definizione agevolata/condono dei ruoli pregressi invocata dal contribuente nel giudizio di merito.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma invocata nei gradi di merito quanto al contenuto della cartella di pagamento e all'indicazione delle aliquote applicate.

  • d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato per affermare che le modifiche introdotte escludevano, per la cartella notificata nel 2012, l'obbligo di indicare le aliquote secondo il vecchio testo dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 366, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato solo per il domicilio eletto del ricorrente presso la cancelleria della Corte di cassazione.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 390 c.p.c.

    La Corte afferma che la rinuncia al ricorso ha natura meramente recettizia e, per essere efficace, deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con visto; in difetto non estingue il processo.

  • art. 391, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per giustificare la compensazione delle spese in ragione della rinuncia collegata alla definizione agevolata.

  • art. 6 del d.l. 193/2016

    Indicato dal ricorrente quale base della definizione agevolata della lite e del pagamento effettuato per accedervi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura recettizia e produce effetti processuali solo se notificata alle parti costituite o comunicata ai difensori con visto, secondo i requisiti dell'art. 390 c.p.c.
  • Se l'atto di rinuncia non soddisfa i requisiti formali previsti, non determina l'estinzione del processo, ma può comunque essere valorizzato come manifestazione sopravvenuta di carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • In caso di definizione agevolata della lite tributaria seguita da rinuncia al ricorso, le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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