Cassazione Civile, Ordinanza n. 16029/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato istanza di interpello disapplicativo per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle cd. società di comodo, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724/1994 e dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973. L'istanza era stata rigettata dalla Direzione regionale della Lombardia. La società aveva impugnato il diniego: in primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile, mentre in appello la CTR aveva accolto la domanda. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973. Secondo la ricorrente, il diniego di disapplicazione non sarebbe un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19, né sarebbe immediatamente lesivo, trattandosi di risposta basata sugli elementi forniti dal contribuente e non assimilabile a un avviso di accertamento. La società controricorrente ha resistito, sostenendo la legittimità dell'impugnazione del diniego.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito l'orientamento secondo cui l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è tassativa, ma non preclude l'impugnazione di altri atti quando l'Amministrazione comunichi al contribuente una ben individuata pretesa tributaria con le relative ragioni fattuali e giuridiche. In particolare, il diniego definitivo di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 ha natura recettizia e immediata rilevanza esterna, ed è assimilabile a un diniego di agevolazione, sicché il contribuente ha facoltà, e non onere, di impugnarlo. La Corte ha anche escluso la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., affermando che l'atto incide sulla condotta dichiarativa del contribuente e ha una sua concreta lesività. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724
richiamato come base normativa dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte considera impugnabile il diniego definitivo di disapplicazione delle norme antielusive adottato ai sensi di questa disposizione
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma suscettibile di interpretazione estensiva quando l'atto comunichi al contribuente una pretesa tributaria ben individuata
l'interesse ad agire sussiste quando il diniego incide concretamente sulla condotta del contribuente ed è dotato di lesività
artt. 24, 53 e 97 Cost.
richiamati a sostegno di un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata delle norme sul contenzioso tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è tassativa, ma può essere interpretata in modo estensivo quando l'atto dell'Amministrazione contenga una pretesa tributaria definita e ne espliciti le ragioni fattuali e giuridiche.
- Il diniego definitivo di disapplicazione di norme antielusive, emesso a seguito di interpello disapplicativo, è atto recettizio con immediata rilevanza esterna ed è impugnabile dal contribuente, pur non essendo espressamente menzionato nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
- Il contribuente non ha l'onere, ma la facoltà, di impugnare il diniego di disapplicazione; tuttavia, una volta emanato, l'atto è idoneo a incidere sulla condotta dichiarativa e integra un interesse concreto e attuale ad agire.
- La tassatività degli atti impugnabili nel contenzioso tributario non impedisce il sindacato giurisdizionale su atti amministrativi che, pur diversi dall'avviso di accertamento, determinino una concreta lesione della posizione fiscale del destinatario.
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