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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25763/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha assolto dal capo T) (detenzione ai fini di spaccio di 21,72 g) ma lo ha giudicato colpevole del capo S) (cessione di 1 g di marijuana). I motivi di cassazione denunciano: 1) insufficienza e travisamento della prova sul capo S) (si contesta la valutazione della testimonianza dell'operante Fallacara e la presunta affermazione nella relazione di servizio che l'imputato "quasi certamente" avrebbe consegnato la sostanza; si rileva che il Morciano ha negato la cessione); 2) errata e incongrua quantificazione della pena e uso improprio di argomentazioni (sarebbe stata usata la sottoposizione a misura di prevenzione come motivo per non applicare il minimo edittale, sicché si sarebbe in realtà applicata una aggravante non contestata, art. 71 d.lgs. 159/2011); 3) mancata concessione e omessa motivazione sulle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproduceva pedissequamente le censure già sollevate in appello senza criticare puntualmente la motivazione della Corte territoriale. Quanto ai motivi sulla pena e sulle attenuanti, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente lo scostamento dal minimo edittale richiamando la sottoposizione dell'imputato a misura di prevenzione come elemento ai fini della personalità ai sensi dell'art. 133 c.p., valutazione legittima in sede di merito; la negazione delle attenuanti generiche è stata considerata congruamente motivata in base agli elementi negativi della personalità e a precedenti (anche successivi) vicende di reato dello stesso genere. Confermata altresì la valutazione di non sussistenza del reato di detenzione ai fini di spaccio (capo T) per la parte di stupefacente consegnata spontaneamente e per la qualificazione di parte della sostanza come "cannabis light". Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla formazione e valutazione della prova; la Corte segnala che il censore non ha confutato le argomentazioni probatorie adottate dalla Corte di appello.

  • art. 92, comma 2, c.p.p.

    Richiamato tra le norme indicate dal ricorrente; concerne le modalità di imputazione delle circostanze e la loro rilevanza ai fini della decisione, ma la Cassazione non ha ravvisato vizio nella valutazione di merito.

  • art. 546, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale vizio formale/omessa valutazione di prove difensive; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito fosse adeguata e che non vi fosse omissione esegetica rilevante.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e sufficiente a spiegare il convincimento.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sulla disciplina dei motivi di cassazione (impugnazione a critica vincolata). La Corte ha applicato il principio secondo cui i motivi che riproducono pedissequamente le censure d'appello sono inammissibili se non affrontano specificamente le ragioni del rigetto in grado d'appello.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che qualifica e disciplina le fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte territoriale ha richiamato tale articolo nella qualificazione delle condotte contestate (determinando anche la valutazione della quantità e della finalità).

  • art. 71 d.lgs. n. 159/2011

    Invocato dal ricorrente come possibile aggravante impropriamente applicata; la Corte ha escluso che fosse stata applicata un'aggravante non contestata e ha chiarito che la richiamata circostanza è stata considerata solo ai fini della valutazione della personalità ex art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dalla Corte come base per valutare la personalità del reo e determinare il trattamento sanzionatorio: il giudice di merito può valorizzare, tra i parametri dell'art. 133, quelli ritenuti prevalenti e usarli per motivare lo scostamento dal minimo edittale.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma collegata alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che l'applicazione delle attenuanti riguarda un giudizio di fatto e richiede elementi positivi per la loro concessione.

  • Sezioni Unite "Castignani" (2019) - giurisprudenza

    Riferita riguardo alla rilevanza penale della "cannabis light": la Corte territoriale ha tenuto conto del principio per distinguere tra sostanza idonea allo spaccio e materiale riconducibile all'uso personale o alla cannabis light.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confutare puntualmente le argomentazioni di merito: la mera riproposizione delle censure di appello è inammissibile.
  • La prova della cessione di droga può fondarsi su percezioni dirette degli operatori e su riscontri oggettivi (perquisizione del cessionario); contraddizioni formali nella relazione di servizio vanno valutate nel complesso e non sempre invalidano il convincimento del giudice di merito.
  • La distinzione tra detenzione per uso personale e per spaccio dipende da un giudizio di fatto sull'insieme delle circostanze (quantità, modalità di custodia, contesto): anche la presenza di "cannabis light" può influenzare tale valutazione.
  • Ai fini della determinazione della pena il giudice di merito può valorizzare, ai sensi dell'art. 133 c.p., aspetti della personalità (es. sottoposizione a misure di prevenzione, precedenti) per giustificare uno scostamento dal minimo, purché la motivazione sia congrua.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è soggetta a giudizio di fatto: richiede motivazione sulla mancanza di elementi positivi e può tenere conto anche di condanne o comportamenti successivi ai fatti.
  • Le valutazioni di merito adeguatamente motivate sono difficilmente sindacabili in Cassazione: per ottenerne la riforma è necessario dimostrare vizi di motivazione o violazioni di legge chiaramente identificabili.

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