Cassazione Penale, Sentenza n. 25757/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ruggeri impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di primo grado (giudizio abbreviato), lo aveva ritenuto responsabile di detenzione e cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5). L'impugnazione in Cassazione articolava due censure principali: (1) omissione di pronuncia sulla richiesta di restituzione in termini, formulata per poter proporre istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (richiamo ad art. 175 c.p.p. e alla necessità di valutare preliminarmente l'ammissibilità della restituzione e la possibilità di presentare documenti ex art. 464-bis, comma 4 c.p.p.); (2) violazione delle norme che disciplinano la messa alla prova e i criteri di applicazione della pena (art. 464-quater c.p.p. e art. 133 c.p.), con la denuncia che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione della prognosi di astensione dal reato, dando eccessivo peso alla gravità del fatto e a precedenti molto remoti, senza considerare adeguatamente il percorso di rieducazione, l'attività lavorativa e la condotta post-delicti dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, osservando che il ricorrente non ha illustrato la base fattuale e probatoria della propria istanza, la quale era stata comunque esaminata sia dal Tribunale sia dalla Corte territoriale. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto che si trattasse di una mera impugnazione di merito, cioè di una richiesta di diversa valutazione dei fatti (gravità del fatto, rilevanza dei precedenti, percorso di rieducazione), non sindacabile in Cassazione come violazione di legge. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria. La Corte ha emesso motivazione semplificata richiamando il decreto del Primo Presidente n. 84/2016 e la giurisprudenza rilevante.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma qualificante i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; nel procedimento di merito i fatti sono stati riqualificati ai sensi del comma 5 e tale valutazione ha inciso sulla determinazione della pena e sul giudizio di gravità del fatto
art. 175 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla richiesta di restituzione in termini; la Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse sufficientemente dettagliata e che non emergesse un'omissione di pronuncia da parte della Corte territoriale
art. 464-bis c.p.p., comma 4
Prevede documentazione e modalità per la richiesta di messa alla prova; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha spiegato né allegato quanto necessario per dimostrare l'ammissibilità della restituzione al fine di presentare la domanda di messa alla prova
art. 464-quater c.p.p., comma 3
Norma attinente alla decisione sulla messa alla prova in sede di impugnazione; la censura è stata ritenuta, in sostanza, una valutazione di merito non idonea a fondare il ricorso per cassazione
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (tra cui gravità del fatto, precedenti, condotta successiva); la Corte ha osservato che le contestazioni del ricorrente miravano a una diversa valutazione di tali criteri, che costituisce sindacato di merito non ammissibile in Cassazione salvo errori di diritto
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità e la possibile condanna per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa ai sensi di giurisprudenza consolidata e ha irrogato sanzioni e spese
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
Consente l'uso della motivazione semplificata da parte della Corte di Cassazione; la Corte ha applicato tale forma di motivazione richiamando principi già affermati
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
Precedente citato in relazione all'art. 616 c.p.p.; conferma che, in assenza di assenza di colpa, la declaratoria di inammissibilità può essere seguita da condanna alle spese e da sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede valutazioni di merito (es. ponderazione della gravità del fatto, valutazione dei precedenti, percorso di rieducazione): tali censure sono in massima parte inammissibili se presentate come mera richiesta di diversa valutazione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e fondati su una precisa violazione di legge o vizio procedurale; motivi generici o aspecifici vengono dichiarati inammissibili.
- La richiesta di restituzione in termini per proporre istanza di messa alla prova richiede che il ricorrente indichi chiaramente la base fattuale e allegati richiesti (ex art. 464-bis c.p.p., comma 4); senza tale specificazione il vizio è difficilmente sindacabile.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie salvo che risulti l'assenza di colpa nell'aver proposto il ricorso (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza consolidata).
- L'uso della motivazione semplificata è possibile quando ricorrono le condizioni previste dalla prassi e dai decreti del Primo Presidente; ciò non pregiudica l'obbligo della Corte di indicare le ragioni fondamentali della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25758/2024 del 02/07/2024
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25760/2024 del 02/07/2024
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25761/2024 del 02/07/2024
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25762/2024 del 02/07/2024
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25763/2024 del 02/07/2024
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25764/2024 del 02/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →